Muova Marcora, moratoria Covid-19. La proroga è automatica
Pubblicato il 18 febbraio 2021
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A seguito dell’avviso del 22 gennaio scorso, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico annunciava la possibilità di sospendere il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del DM 4 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dal decreto “Cura Italia”, il Dicastero è tornato sull’argomento per fare una puntualizzazione.
Con nuovo avviso del 17 febbraio, che sostituisce il precedente, il MiSE ha precisato che la proroga della moratoria relativa alle rate dei finanziamenti agevolati (cosiddetta “Nuova Marcora”), salvo espressa rinuncia delle imprese beneficiarie, opera automaticamente nel caso in cui le stesse imprese alla data del 1° gennaio 2021, abbiano già usufruito delle precedenti proroghe.
Dunque, non è necessaria l’istanza di sospensione come disposto all’art. 1, comma 249, della Legge di bilancio 2021.
Nuova Marcora, proroga rimborso rate finanziamenti agevolati
Si ricorda che per far fronte allo stato di emergenza connesso all'insorgenza dell’epidemia da COVID-19, è stata prevista la possibilità per le imprese di sospendere il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati (“Nuova Marcora”).
Pertanto, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento possono chiedere la sospensione fino al 30 giugno 2021 delle rate in scadenza prima di tale data. Di conseguenza, tutte le rate successive al 31 maggio 2021 saranno dilazionate (dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 e così via).
L’impresa che intende richiedere la sospensione delle rate e la dilazione del relativo piano di rimborso deve trasmettere apposita richiesta di sospensione insieme ad una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (in allegato il modello di dichiarazione), con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
l'Avviso del 17 febbraio, infine, ricorda che non è possibile procedere alla sospensione nei casi in cui, al momento della presentazione della richiesta, sia intervenuta la revoca del finanziamento concesso ovvero nel caso in cui sia comunque decorso un termine superiore a 90 giorni dal verificarsi dei presupposti di revoca per morosità nella restituzione delle rate di finanziamento ovvero nei casi in cui l’applicazione della moratoria comporti il superamento dell’aiuto massimo concedibile nell’ambito del regime d’aiuti applicabile a ciascun finanziamento.
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