Motivazione atti tributari anche per relationem

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Motivazione atti tributari anche per relationem

Quando può dirsi legittima la motivazione di un atto tributario per relationem? Le precisazioni della Corte di cassazione.

L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ossia mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti.

Ciò è possibile a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato oppure che lo stesso atto ne riproduca il contenuto essenziale.

Per contenuto essenziale, in tale contesto, deve intendersi l'insieme di quelle parti - quali oggetto, contenuto e destinatari dell'atto o del documento - che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.

La relativa indicazione, ossia, deve consentire al contribuente – e anche al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.

E’ questo il principio richiamato dalla Corte di cassazione, Quinta sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 22336 del 5 agosto 2021.

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