Moss e TTE: l'Agenzia spiega

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Moss e TTE: l'Agenzia spiega

Indicazioni operative dall'Agenzia delle Entrate sul regime speciale Iva Moss (Mini One Stop Shop), ma anche su tutta la nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2015, della territorialità Iva dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (servizi TTE).

Si ricorda che la disciplina prevede la rilevanza Iva dell’operazione nello Stato del committente nel caso in cui questi non agisca come soggetto passivo d’imposta e che Moss è il regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione dopo le novità sulla territorialità Iva dei servizi “TTE”.

Mini sportello unico

Nello specifico, optando per il regime facoltativo del Mini sportello unico si aderisce alla semplificazione degli adempimenti degli operatori: si potrà dichiarare e versare in un solo Paese l’Iva dovuta sui servizi prestati a consumatori finali, senza doversi quindi identificare in tutti gli Stati membri.

L’adesione al regime è effettuata online, come anche le dichiarazioni trimestrali, i versamenti, le comunicazioni inviate all’operatore e le informazioni tra lo Stato membro d’identificazione e i vari Stati di consumo.

Gli operatori sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di tenere i registri e di presentare la dichiarazione annuale Iva.

Tra i chiarimenti sul Moss della corposa circolare 22 del 26 maggio 2016 troviamo che:

  • si può recedere dal Moss con una comunicazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile precedente quello di uscita;
  • il trasferimento della sede dell’attività economica o della stabile organizzazione in altro Stato Ue esclude dal regime;
  • il termine di presentazione della dichiarazione trimestrale (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio) non è spostato al primo giorno lavorativo utile se cade di sabato o in un giorno festivo;
  • nel caso di versamenti effettuati in eccesso, nell’ambito della dichiarazione trimestrale, la neutralità dell’imposta è comunque assicurata dal diritto al rimborso che deve essere eseguito dallo Stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Obblighi Moss:

  • in caso di mancata presentazione della dichiarazione o di mancata effettuazione del versamento, lo Stato membro di identificazione (Smi) del soggetto passivo inoltra al soggetto passivo un primo sollecito;

  • i solleciti successivi al primo e i provvedimenti adottati ai fini dell’accertamento e della riscossione dell’Iva sono di competenza dello Stato membro di consumo (Smc) interessato;

  • qualora i solleciti successivi al primo siano stati già emessi dalle autorità fiscali di un determinato Smc, l’Iva dovuta in base agli stessi deve essere versata direttamente a detto Stato membro;

  • se non è stata presentata alcuna dichiarazione Iva o se la dichiarazione Iva è stata presentata in ritardo o è incompleta o non corretta, oppure se il pagamento dell’Iva è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati da Smc, e a esso direttamente versati dal soggetto passivo.

Tra i chiarimenti relativi ai servizi TTE

Se il servizio è prestato in un luogo come una postazione Wi-Fi, un Internet cafè, un ristorante o una hall di albergo, e se la fruizione del servizio richiede la presenza fisica del destinatario in quel determinato luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in quel luogo e che nello stesso posto il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito.

Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 29 agosto 2016 - Moss anche con regime fiscale di vantaggio e forfetario - G. Lupoi

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