Morti bianche, Inail parte civile

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L’articolo 61, comma 1, del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (dlgs n. 81/08), per la parte che entra in vigore oggi, stabilisce che in caso di infortunio che determini la morte o lesioni gravi colpose per il lavoratore, il Pm deve darne immediata comunicazione all’Inail e all’Ipsema per la eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso. L’Inail sarà interessato per gli infortuni o le malattie professionali della maggior parte dei lavoratori, mentre l’Ipsema si interesserà dei casi relativi ai marittimi. Già all’articolo 10 e successivo articolo 11 del Dpr 1124/65 si stabilisce la responsabilità a carico del datore di lavoro, se la sentenza penale accerta che l’infortunio è avvenuto per fatto imputabile a coloro che sono stati incaricati dallo stesso datore al compito di sorveglianza del lavoro. Anche in questo caso, l’Inail è tenuto a pagare le indennità d’infortunio, salvo il diritto di regresso, per le somme pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La novità introdotta dalla nuova disciplina in materia di sicurezza sul lavoro è che l’intervento dell’Inail e dell’Ipsema come parti civili viene anticipato all’inizio dell’azione penale e non più al momento della condanna definitiva del datore o di coloro che egli ha incaricato alla direzione o sorveglianza del lavoro. Lo scopo del legislatore è quello di anticipare i tempi dell’azione risarcitoria da parte degli istituti assicuratori e spingere i datori di lavoro ad una maggiore prevenzione e protezione dagli incidenti. Inoltre, la costituzione di parte civile deve essere intesa anche come un’azione di sostegno nei confronti dei lavoratori interessati dalla vicenda. Oltre alla responsabilità civile nei confronti del datore di lavoro, si deve aggiungere ora anche una responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società e associazioni prive di personalità giuridica, mediante l’applicazione di una sanzione pecuniaria, nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale sia addebitabile alla responsabilità di persone che ricoprono un ruolo di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 51 – L’insicurezza sospende l’attività - Cirioli

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