Pensioni. montante contributivo 2025: aggiornati i coefficienti di trasformazione
Pubblicato il 25 novembre 2024
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto direttoriale del 20 novembre 2024 adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale, ha sancito la rideterminazione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.
Il provvedimento aggiorna la Tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 e la Tabella A della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
Coefficiente di trasformazione
Il coefficiente di trasformazione è un parametro utilizzato nel sistema previdenziale contributivo italiano per convertire il montante contributivo individuale, versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa in una rendita pensionistica annua.
Il coefficiente varia in base all’età del lavoratore al momento del pensionamento, riflettendo un principio attuariale secondo cui maggiore è l'età del lavoratore, più elevato sarà il coefficiente di trasformazione.
Il meccanismo riguarda:
- lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
- lavoratori con contribuzione precedente al 31 dicembre 1995, per i quali il sistema contributivo si applica solo alle anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure al 1° gennaio 1996;
- donne che esercitano l'opzione donna di cui all'articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 e, più in generale, lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le norme vigenti. Tale meccanismo si applica anche ai lavoratori la cui pensione, in virtù del cumulo di periodi assicurativi è calcolata con il sistema contributivo.
Sistema di calcolo contributivo
Il sistema di calcolo contributivo per le pensioni è stato introdotto con la Legge 8 agosto 1995 n. 335 nota come “Riforma Dini”, secondo cui l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A della citata legge.
L’aggiornamento periodico di questi valori è obbligatorio per legge, con cadenza triennale o biennale, al fine di adeguarli ai mutamenti nei parametri demografici ed economici, come la speranza di vita e il tasso di crescita del PIL, rilevati dall'ISTAT.
Il decreto, basandosi sulle ultime proiezioni trasmesse dall’ ISTAT con le note n. 1315289/24 dell’8 maggio 2024 e n. 2588759/24 del 18 novembre 2024, nonché sul verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Economia del 19 novembre 2024, ha aggiornato i coefficienti per le età comprese tra i 57 e i 71 anni. E’ stata confermata la misura del “tasso di sconto”, corrispondente al tasso di crescita reale di lungo periodo del prodotto interno lordo, pari all’1,5%.
In base ai nuovi parametri demografici forniti dall’ISTAT, i nuovi coefficienti sono stati aggiornati considerando:
- le variazioni nelle probabilità di morte, nella probabilità di eliminazione del coniuge/partner superstite (per morte o nuove nozze/nuova unione civile) e nelle probabilità di lasciare una famiglia, analizzate per sesso e per età;
- il differenziale medio d’età tra i coniugi/uniti civilmente al decesso del partner, suddiviso per sesso ed età del dante causa.
La tabella di seguito illustrata e allegata al decreto direttoriale in argomento riporta i valori rideterminati.
Età |
Divisori |
Valori |
57 |
23,789 |
4,204% |
58 |
23,213 |
4,308% |
59 |
22,631 |
4,419% |
60 |
22,044 |
4,536% |
61 |
21,453 |
4,661% |
62 |
20,857 |
4,795% |
63 |
20,258 |
4,936% |
64 |
19,656 |
5,088% |
65 |
19,049 |
5,250% |
66 |
18,441 |
5,423% |
67 |
17,831 |
5,608% |
68 |
17,218 |
5,808% |
69 |
16,600 |
6,024% |
70 |
15,980 |
6,258% |
71 |
15,360 |
6,510% |
tasso di sconto = 1,5% |
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