Moneta “culturale” solo per tributi certi

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L’articolo 29-bis del Dpr 602/1973 ammette la cessione di manoscritti, carteggi, libri, stampe corredati da idonea documentazione da presentare al ministero per i Beni culturali e ambientali per il pagamento di imposte, a patto però che sia attestata l’esistenza del debito erariale. Con la risoluzione n. 347/E del 5 agosto 2008, il Fisco precisa che non è consentito anticipare l’adempimento su tributi non ancora definiti e quantificati. Dunque, la cessione di beni culturali per il pagamento totale o parziale di alcuni tributi è esclusa nel caso in cui il soggetto non abbia alcuna situazione debitoria con l’Erario. Nello stesso documento di prassi è stata, però, ampliata la lista dei tributi pagabili con moneta “culturale”; lista originariamente circoscritta solo all’Irpef, Irpeg e Ilor.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Beni culturali Rimborso limitato – Poggiani

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