Equa riparazione. Legge Pinto: novità nella Manovra 2025
Pubblicato il 11 novembre 2024
In questo articolo:
- Legge Pinto: le modifiche introdotte dalla LdB 2025
- Obbligo di allegare documentazione e comunicare variazioni
- Termine di presentazione delle domande: via gli interessi per le domande in ritardo
- Estensione della validità della dichiarazione del creditore
- Sospensione degli interessi per dichiarazioni incomplete
- Modalità di pagamento
- Smaltimento delle somme arretrate
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Nella Legge di Bilancio 2025 sono contenute, tra le novità in materia di Giustizia, anche misure urgenti per lo smaltimento dell’arretrato dei ricorsi in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (Legge Pinto).
Legge Pinto: le modifiche introdotte dalla LdB 2025
Segnatamente, l'articolo 109 della Legge di bilancio è finalizzato a ridurre l'arretrato dei pagamenti relativi a tali riparazioni nonché a migliorare la gestione delle procedure.
Il comma 1 dell’articolo, in particolare, introduce modifiche all’articolo 5-sexies della Legge Pinto, al fine di ottimizzare i costi legati ai risarcimenti, mirando a una gestione più efficiente delle risorse economiche dell’amministrazione della giustizia.
Obbligo di allegare documentazione e comunicare variazioni
La modifica introdotta prevede, innanzitutto, l’obbligo per il creditore di allegare all'istanza tutta la documentazione necessaria, specificata dai decreti dei commi 3 e 3-bis, e di comunicare eventuali variazioni successive.
Termine di presentazione delle domande: via gli interessi per le domande in ritardo
E' introdotto, a seguire, il nuovo comma 1-bis, che stabilisce un termine di un anno per la presentazione delle domande di pagamento, a partire dalla pubblicazione del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione.
Per le domande presentate oltre tale termine, invece, viene previsto che non maturino interessi sulle somme dovute.
Estensione della validità della dichiarazione del creditore
A seguire, viene modificato il comma 2 dell’articolo 5-sexies, estendendo la validità della dichiarazione presentata dal creditore da sei mesi a due anni.
Inoltre, viene conferita all’amministrazione la facoltà di richiedere un rinnovo delle dichiarazioni contenute, con l'obbligo per il creditore di rispondere a tale richiesta esclusivamente per via telematica.
Sospensione degli interessi per dichiarazioni incomplete
Qualora sia necessario integrare la dichiarazione o la documentazione, gli interessi sulle somme dovute non iniziano a maturare finché il creditore non adempie all’obbligo di integrazione.
Modalità di pagamento
I pagamenti, inoltre, sono effettuati dall’amministrazione in un’unica soluzione e tramite accredito su conti correnti o di pagamento.
Il creditore può delegare un rappresentante legale alla ricezione mediante procura speciale.
Sono eliminati, in tale contesto, i pagamenti per cassa o vaglia cambiario non trasferibile, allineando così le modalità di pagamento dell'amministrazione ai sistemi attuali.
Smaltimento delle somme arretrate
È aggiunto, infine, un nuovo comma, il 12-bis, all’articolo 5-sexies volto ad agevolare il pagamento delle somme arretrate liquidate fino al 31 dicembre 2021.
Questa disposizione consente di dare priorità ai pagamenti dei decreti più vecchi, evitando ulteriori costi per l’amministrazione.
I creditori interessati potranno rinnovare la richiesta di pagamento attraverso modalità telematiche, con l’impegno dell’amministrazione a completare i pagamenti entro il 31 dicembre 2026.
A tal fine, il Ministero della Giustizia pubblicherà un avviso online per informare i creditori aventi diritto.
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