Modifiche alla disciplina dell’assistenza ai disabili prevista dal Collegato lavoro. Istruzioni Inps

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Lo scorso 24 novembre è entrata in vigore la legge n. 183/2010, recante: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

Il cosiddetto “collegato lavoro” ha apportato modifiche anche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità. In attesa di un riordino della normativa vigente in materia, l’Inps ha emanato la circolare n. 155/2010 con cui si dettano istruzioni sull’articolo 24 della citata legge, che ridefinisce criteri e modalità per la concessione dei benefici.

Finora, infatti, avevano diritto a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti, coniuge, parenti e affini di persona in situazione di disabilità grave entro il terzo grado.

Il nuovo disposto normativo prevede, invece, il diritto a godere dei permessi ex lege 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado (nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli e cognati in quanto affini di secondo grado). La nuova legge prevede il passaggio ai parenti e affini di terzo grado oltre che nel caso di morte del coniuge o dei genitori anche in ipotesi di mancanza. Si chiarisce che l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

Per quanto riguarda, poi, il riconoscimento dei permessi mensili, la nuova disciplina stabilisce che i tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave. Inoltre, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese. La condizione per il riconoscimento dei suddetti benefici riguardanti i permessi è che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Vi sono delle eccezioni che possono presentarsi in caso di ricovero, che danno comunque diritto ai premessi:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;

- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

- ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età.

L’Inps con la circolare in oggetto spiega, inoltre, in che modo avviene l’accertamento delle condizioni e dei presupposti oggettivi e in che modo gli uffici dovranno esaminare le domande presentate a decorrere dalla data del 24 novembre scorso (entrata in vigore del collegato lavoro) e le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.
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