Modificato il regime fiscale delle riserve tecniche obbligatorie che formano il reddito delle assicurazioni

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Il Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corregge il regime fiscale applicabile alla variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita, ai fini della determinazione del reddito delle società ed enti che esercitano attività assicurative.

In particolare, è l’articolo 111 del Tuir - nella parte in cui sanciva che la variazione delle citate riserve concorreva integralmente alla formazione del reddito d’esercizio - ad essere stato modificato.

Il comma 13-bis dell'articolo 38 del dl 78/2010 ha, infatti, introdotto all’interno dell’articolo 111 del Tuir il comma 1-bis, che stabilisce che la variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito d’esercizio non più in maniera piena, ma con una limitazione determinata applicando all’ammontare complessivo della variazione stessa uno specifico rapporto percentuale. Tale rapporto si forma mettendo al numeratore i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e al denominatore l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi anche se esenti o esclusi.

Finalità della norma è quella di recuperare parte della base imponibile delle società e degli enti che esercitano attività assicurative, dal momento che essi spesso godono di ricavi anticipati rispetto ai relativi costi e, quindi, possono beneficiare di una anticipazione di liquidità impiegata anche in investimenti che danno luogo a redditi non imponibili.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 60 del 23 dicembre 2010, è intervenuta a fornire chiarimenti sulla portata e gli effetti di tale modificazione normativa.

In primo luogo, il documento di prassi specifica che la norma si applica alla variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita, ossia alla differenza tra le riserve costituite alla chiusura dell’esercizio e quelle relative alla chiusura dell’esercizio precedente. Nello specifico, si tratta delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle quote a carico dei riassicuratori, di cui alla voce II6 del conto tecnico dei rami vita, cioè: le riserve matematiche, la riserva premi delle assicurazioni complementari e le altre riserve tecniche. Restano, invece, escluse le riserve tecniche per le quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e quelle derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla lettera d) della medesima voce II.6 del conto tecnico dei rami vita.

Osservando come la norma di legge non precisi nulla circa i ricavi e i proventi che concorrono a formare il predetto rapporto percentuale, la circolare n. 60/E/2010 ribadisce che, a tal fine, devono rilevare solo i ricavi e i proventi relativi al ramo vita. Inoltre, per motivi di coerenza, si specifica ulteriormente che dall’ammontare dei citati ricavi e proventi, rilevanti per la costruzione del rapporto percentuale, vadano esclusi anche quelli relativi alle polizze il cui rischio di investimento è sopportato dagli assicurati nonché quelli relativi alla gestione dei fondi pensione.

Come specificato, poi, dallo stesso comma 13-bis, in ogni caso la percentuale derivante dal rapporto sopra descritto - da applicare alla variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita - “rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento”.

La modifica introdotta si applica, seppur nella misura ridotta del 50%, già nella determinazione del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 78/2010, in deroga all’articolo 3 dello Statuto del Contribuente. Cioè, per un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la limitazione introdotta dalla norma avrà effetto sul secondo acconto dell’IRES da effettuare entro il 30 novembre 2010.
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