Modifica dei termini del mantenimento solo dopo la pronuncia di Cassazione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 agosto 2010
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Non può essere chiesta la modifica della sentenza di divorzio sul punto dell'assegno di mantenimento in favore dei figli quando sulla stessa debbano ancora pronunciarsi i giudici di legittimità.
E' quanto sottolineato dai giudici del Tribunale di Catania con un decreto depositato lo scorso 9 luglio; ed infatti – si legge nel testo del provvedimento - "ammettere la possibilità di un decreto che modifichi una sentenza poi eventualmente annullata sullo stesso punto (con rinvio o meno) dalla Suprema corte (ad esempio, riducendo un assegno di mantenimento dichiarato poi nell'an debeatur non dovuto) significherebbe far vivere, in certo senso, quel medesimo decreto, a decorrere dal dies a quo di sua efficacia, di vita propria (e non più in revisione di una sentenza ormai cassata), e oltretutto in possibile contrasto con altri successivi provvedimenti giudiziali e ciò con inevitabile sequela di incertezze".
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 - Senza il passaggio in giudicato niente modifiche all'assegno – Padalino, Parente
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