Modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito Iva

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Si è aperto il 1° febbraio 2010 il termine per la presentazione del modello VR relativo alla richiesta di rimborso Iva con riferimento all’anno 2009.

Il modello va presentato in duplice copia all’agente della riscossione competente per domicilio fiscale del contribuente: una delle due copie viene inviata, da parte dello stesso agente, all’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate, che provvede poi a svolgere l’istruttoria in merito all’esistenza del credito e ai presupposti che attribuiscono il diritto al rimborso. Rispetto allo scorso anno, tali parametri non hanno subito variazioni. Di conseguenza, anche quest’anno non serve la preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva, né è necessario il visto di conformità.

La compilazione del quadro VR richiede particolare attenzione con riguardo ad alcuni campi: spesso ci si dimentica la voce al rigo VR5 sulla cessazione attività. In tal caso, andrà predisposto il modello VR da presentare all’agente della riscossione, anche se la materiale erogazione del rimborso avverrà a cura dell’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate competente per territorio.

La presentazione del modello VR di rimborso Iva 2010 può essere fatta anche dai soggetti non residenti che siano identificati in Italia o che abbiano nominato il rappresentante fiscale. Questi soggetti possono operare con i metodi ordinari: cioè, con il rilascio di garanzia fideiussoria.

Al contrario, non possono agire per richiedere il rimborso dell’Iva, i soggetti non residenti, che non sono identificati nel nostro Paese. Per quest’ultimi, infatti, la procedura applicabile è quella prevista dal decreto legislativo di recepimento delle pacchetto di direttive Ue, ancora in attesa di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.

Allo stesso modo, sono esclusi dall’adempimento i soggetti residenti in Italia che abbiano assolto l’Iva in altri stati Ue oppure extra-Ue. Per i soggetti passivi italiani, che chiedono il rimborso dell’Iva assolta negli atri Stati membri della Ue, dal 1° febbraio 2010 cambiano le procedure per la richiesta del rimborso: questi infatti, trasmettono telematicamente la richiesta alle Entrate, che poi inoltrerà la domanda di rimborso al competente Stato membro. Ovviamente, non possono avvalersi di tale procedura, i soggetti nazionali che:

- non hanno svolto un’attività d’impresa, atre o professione;

- abbiano effettuato solo operazioni esenti non soggette o senza diritto di detrazione;

- i contribuenti minimi;

- coloro che applicano il regime speciale per i produttori agricoli.

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