Modello OT23, al via le domande per la riduzione del tasso INAIL
Pubblicato il 24 febbraio 2021
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Scade l’1 marzo 2021 il termine per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (anno 2020), ossia il cd. “mod. OT23”. Trattasi, in particolare, del beneficio di cui all’art. 23 delle modalità applicative delle tariffe dei premi INAIL (MAT), approvate con D.M. 27 febbraio 2019. Tale norma prevede uno sconto sul premio INAIL da versare in favore di coloro che hanno adottato, nell’anno 2020, interventi di prevenzione per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La domanda deve essere inviata in modalità telematica, attraverso la sezione “Servizi Online” presente sul sito INAIL, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto. La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
Modello OT23, la percentuale di riduzione del tasso medio
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%. La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, nel seguente modo:
- fino a 10 lavoratori anno nel triennio della PAT, la riduzione è del 28%;
- da 10 fino a 50 lavoratori anno nel triennio della PAT, la riduzione è del 18%;
- da 50,01 fino a 200 lavoratori anno nel triennio della PAT, la riduzione è del 10%;
- oltre 200 lavoratori anno nel triennio della PAT, la riduzione è del 10%.
In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Modello OT23, interventi migliorativi
Gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio sono i seguenti:
- interventi A-1.1, A-1.2, A-1.3, A-1.4 (ambienti confinati);
- interventi A-2.2 (caduta dall’alto);
- interventi A-3.4, A-3.5, A-3.6, A-3.7 (sicurezza macchine e trattori);
- intervento A-5.1 (prevenzione del rischio da punture di imenotteri - shock anafilattico);
- intervento B-10 (sicurezza stradale – test alcolemici per la guida dei mezzi aziendali);
- intervento C-2.2 (prevenzione del rischio chimico);
- intervento C-3.1 (radon);
- intervento C-4.4 (interventi fisioterapici per la riduzione dei disturbi muscoloscheletrici);
- intervento F-4 (controllo a distanza attrezzature antincendio);
- intervento F-5 (riduzione del rischio aggressione);
- intervento F-7 (controllo utilizzo dei DPI).
Modello OT23, la documentazione probante
L’Istituto individua nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. A pena di inammissibilità, entro il 1° marzo 2021, tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.
La documentazione prodotta dall’azienda deve riportare:
- data;
- firma.
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