Modello Iva TR entro il 30 aprile
Pubblicato il 24 aprile 2018
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L'ultimo giorno utile per trasmettere il modello Iva TR - nuovo modello, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 luglio 2017 - è il 30 aprile 2018.
La scadenza, infatti, è fissata all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, ma se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.
L'adempimento interessa i contribuenti che hanno realizzato nel primo trimestre 2018 un’eccedenza Iva e intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso del credito o l'utilizzo in compensazione mediante F24.
Rimborso o compensazione
Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia, insieme alle relative istruzioni, e deve essere trasmesso, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando l’apposito software di compilazione. È ammessa la sola presentazione telematica.
Gli ammessi ai rimborsi infrannuali sono coloro che, a seguito della prima liquidazione periodica dell’anno, dispongono di un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro.
Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):
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dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
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dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
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dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
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dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
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dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).
L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione del modello Iva TR da cui lo stesso emerge.
Il superamento del limite di 5mila euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta:
- l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza;
- l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità (per le start-up innovative il tetto è 50mila euro).
- eDotto.com - Edicola del 27 ottobre 2017 - Linee guida Assirevi sull’attestazione della dichiarazione annuale Iva - Pichirallo
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