Modello IVA e IVA 74-bis. Versione 2019 e relative istruzioni online

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Modello IVA e IVA 74-bis. Versione 2019 e relative istruzioni online

E’ stato pubblicato il 15 gennaio 2019 il provvedimento n. prot 10659/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che approva il modello definitivo di dichiarazione IVA/2019 concernente l’anno 2018, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2019 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, con lo stesso provvedimento, ravvisata l’opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’Imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, è stato approvato anche il Modello IVA BASE/2019, che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2019.

Modello IVA/2019 e nuova disciplina dei Gruppi Iva

La novità più grande del modello IVA, relativo al periodo d’imposta 2018, è rappresentata dal fatto che esso tiene conto della nuova disciplina del Gruppo Iva.

Il Gruppo Iva è un istituto che consente di rendere irrilevanti ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo (art. 70-bis e seguenti del Dpr n. 633/72).

Con la creazione del Gruppo Iva, quest’ultimo diviene un unico soggetto passivo, mentre i soggetti ad esso partecipanti perdono la loro soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, mentre le operazioni interne al gruppo non sono soggette ad Iva, le operazioni con soggetti esterni, da chiunque del gruppo siano effettuate, si considerano poste in essere dal Gruppo.

Tale nuova disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 (Legge 232/2016). L’opzione può essere esercitata da tutti coloro che vogliono aderire al Gruppo Iva, mediante la trasmissione di una dichiarazione da parte del rappresentante del Gruppo, con la seguente efficacia:

  • se presentata dal 1° gennaio al 30 settembre (prorogato al 15 novembre per il 2018), la dichiarazione esplica i suoi effetti a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione;

  • se presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, determina la operatività del gruppo Iva a decorrere dal secondo anno successivo a quello di presentazione.

Essendo il 2018 il primo anno in cui era possibile presentare la dichiarazione, l’operatività del Gruppo Iva decorre quindi dal 2019. Pertanto, il nuovo Modello approvato ieri dovrà essere compilato da tutti coloro i quali nell’anno in corso vogliono aderire ad un Gruppo Iva.

Modello IVA/2019: nuovi righi per Gruppo Iva e regime forfetario

Le principali novità che emergono dalla lettura del nuovo modello IVA/2019 sono le seguenti:

  • nel quadro VA è stato introdotto il rigo VA16, riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2019 intendono partecipare ad un Gruppo Iva; in particolare, i contribuenti interessati devono barrare la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo;

  • nel quadro VX, rigo VX2, è stato inserito il campo 2, in cui deve essere indicata la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo Iva dal 1° gennaio 2019;

  • nel quadro VO, rigo VO34, è stata introdotta la casella 3, che deve essere barrata dai contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio e dal 2018 hanno revocato tale la scelta, accedendo al regime forfetario.

Modello 74 bis 2019

Con il provvedimento n. prot. 10665/2019, invece, l’Agenzia approva il Modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori.

Anche tale modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2019. L’aggiornamento si è reso necessario al fine di adeguarlo alla normativa vigente.

Come per l’altro modello IVA, l’Agenzia specifica che:

  • gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite;
  • esso è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;
  • può essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di quello riportato in allegato del provvedimento agenziale e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato e gli estremi del provvedimento del Fisco.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 5 novembre 2018 - Gruppo Iva. Chiarimenti dal Fisco – Moscioni

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