Modello EAS. Comunicazione dati degli enti associativi

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Modello EAS. Comunicazione dati degli enti associativi

Necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali

Il D.L. 185 del 29 novembre 2008, ha previsto che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, e all’articolo 4 del D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Tali enti per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le modifiche che eventualmente sono intervenute nel corso degli anni.

La comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione utilizzando il modello Eas ovvero il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi che è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 2.9.2009.  

Il modello Eas può essere considerato un strumento antielusivo che permette all’Amministrazione Finanziaria di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l’obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare tra l’altro la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.

Il modello EAS

Il legislatore tutela sotto il profilo fiscale le vere forme associazionistiche contrastandone i fenomeni abusivi, anche attraverso l’obbligo di presentazione del modello Eas per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali. In qualità di strumento antielusivo la comunicazione permette all’Amministrazione Finanziaria di acquisire una vasta gamma di informazioni relativamente al profilo fiscale delle associazioni.

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il modello Eas va presentato esclusivamente per via telematica:

  • entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione;
  • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente.

In caso di mancata trasmissione, l’associazione può procedere al ravvedimento, entro il termine della prima dichiarazione utile.

Con la trasmissione del modello si dichiara il possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni per l’applicazione delle norme fiscali agevolative.

Soggetti interessati alla trasmissione

La circolare 12/E del 2009 identifica i soggetti che possono essere interessati dalla presentazione del modello Eas suddividendoli in:

  • soggetti obbligati;
  • soggetti tenuti alla compilazione semplificata;
  • soggetti esonerati.

Sono obbligati all’invio del modello Eas:

  • gli enti associativi privati senza personalità giuridica che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai soci;
  • gli enti associativi privati senza personalità giuridica che svolgono attività commerciale.

La comunicazione va effettuata anche dagli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte della propria attività istituzionale (dotati quindi di solo codice fiscale e non anche di partita Iva).

Compilazione semplificata del modello

I soggetti obbligati a compilare “parzialmente” il modello Eas in quanto già iscritti a determinati registri, elenchi o albi, per le quali l’Amministrazione Finanziaria può ottenere la maggior parte delle informazioni richieste, sono:

  • associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all’art. 7, L. 383/2000;
  • organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all’art. 6, L. 266/1991 che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal D.M. 25.5.1995;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte al registro del CONI;
  • associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte ai registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome);
  • associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni;
  • associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
  • associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel;
  • associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi di categoria derivante da disposizioni normative o da partecipazioni presso Amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale;
  • articolazioni territoriali e/o funzionali delle associazioni sindacali e di categoria;
  • enti bilaterali costituiti dalle associazioni sindacali e di categoria;
  • patronati che svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
  • associazioni onlus parziali, se hanno natura di enti associativi e fruiscono, per le attività diverse da quelle istituzionali di cui all’art. 10, co. 1, lett. a), D.Lgs. 460/1997), delle agevolazioni previste dagli artt. 148, D.P.R. 917/1986 e art. 4,D.P.R. 633/1972.

Sono Onlus parziali svincolandosi dal divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie:

  • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, co. 6, lett. e), L. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano ricomprese dal Ministero dell’Interno.

L’Agenzia delle Entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali le sopra citate associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l’Agenzia delle Onlus.

In relazione ai dati che non si possono ricavare dai predetti registri, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Onlus e sentito il Forum del terzo settore, potrà anche inoltrare specifiche richieste sia alle singole associazioni che alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

Soggetti esonerati dalla trasmissione

Non devono inviare il Modello Eas gli enti associativi che sono:

  • esonerati per espressa previsione normativa (art. 30, D.L. 185/2008);
  • esclusi per mancanza dei presupposti di legge.

Sono in particolare esonerate dall’invio:

  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991;
  • le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in possesso dell’iscrizione al Registro telematico delle associazioni sportive rilasciato dal CONI con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata;
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

Sono quindi tenute alla comunicazione del Modello Eas le associazioni sportive dilettantistiche che:

  • oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni, effettuano cessioni di beni (es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini fiscali;
  • effettuano operazioni strutturalmente commerciali, anche se non imponibili.

Nota bene - Sono tenute alla trasmissione del Modello Eas tutte le associazioni sportive dilettantistiche che a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Relativamente alle associazioni pro-loco che non hanno optato per la L. 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di 250.000 euro annuali,  queste devono compilare ed inviare il modello Eas.

In caso di svolgimento di attività commerciali, l’obbligo di comunicazione in esame si applica anche alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale di cui alla L. 16.12.1991, n. 398.

Variazioni che non si devono comunicare

Nella ipotesi di variazione di dati rispetto ad un modello Eas precedente inviato, non costituisce modifica da comunicare la variazione di aspetti quantitativi relativi:

  • ai proventi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità;
  • ai costi sostenuti per l'autopromozione;
  • alle entrate complessive;
  • al numero degli associati;
  • al totale delle erogazioni liberali;
  • al totale delle raccolte di fondi pubbliche;
  • al totale dei contributi pubblici.

Non è inoltre necessario presentare un nuovo modello Eas se le variazioni riguardano i dati relativi all'ente o relativi al rappresentante legale. E’ l’Agenzia stessa che chiarisce che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentate legale o all’ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello Eas, non sia necessaria se tale informazione risulta dalle notizie già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.

Termini e modalità di presentazione

Il modello per la trasmissione dei dati, "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti associativi e deve essere inoltre nuovamente presentato quando vi sono dei cambiamenti relativamente ai dati precedentemente comunicati. La scadenza in questa ipotesi è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti

Il Modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, con due alternative:

  • direttamente da parte dell’ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate.

L’intermediario abilitato deve rilasciare al contribuente, al momento del ricevimento del Modello  o della presa in carico della sua compilazione, l’impegno a trasmettere in via telematica il modello in oggetto, redatto in forma libera, datato e sottoscritto dall’intermediario stesso.

La data di tale impegno con la sottoscrizione dell’intermediario e l’indicazione del suo codice fiscale devono essere riportati nel riquadro “impegno alla trasmissione telematica”.

Ricorda - L’invio del Modello Eas ed il possesso dei requisiti fiscali previsti dal D.P.R. 917/1986 sono condizione necessaria per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali consistenti nella decommercializzazione delle attività.

Omessa o tardiva presentazione del Modello

La R.M. 110/E del  12.12.2012, conferma che l’omessa-tardiva presentazione del Modello Eas è sanabile tramite l’istituto della cd. remissione in bonis (art. 1, co. 2, D.L. 16/2012). In pratica è necessario:

  • inviare la comunicazione in caso di omissione dell’adempimento;
  • versare contestualmente la sanzione, non compensabile con altri crediti tributari, di 258 euro utilizzando il Mod. F24, e il codice tributo 8114, nella sezione Erario, e come anno riferimento l’anno per il quale si effettua il versamento;
  •  entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

La C.M. n. 38 del 28.9.2012, specifica che come la prima dichiarazione utile è da intendersi la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento.

Se l’adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini Iva il termine di riferimento è quello di presentazione della prima dichiarazione Iva che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento.

Il modello Eas può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, o anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione.

Costituzione di una ASD e Modello EAS

Prendendo ad esempio la costituzione di una ASD, redatto l’atto costitutivo e lo statuto, fatta la registrazione e ottenuto il codice fiscale e/o la Partita IVA, l’associazione deve presentare all’Agenzia delle Entrate il modello Eas, entro 60 giorni dalla data di costituzione, esclusivamente in via telematica.

La presentazione del modello (in modalità semplificata) è di fatto obbligatoria in quanto la norma (art. 30 D.L. 185/2008) prevede che gli enti associativi possano godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR e dall’art. 4 DPR 633/72 in tema di IVA, e sostanzialmente della “decommercializzazione” delle quote degli utenti/soci solo se:

  • siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria;
  • inviino il modello Eas.

L’invio del modello Eas va fatto anche nel caso in cui l’ASD abbia aperto solo il codice fiscale. In fase di costituzione dell’associazione, e quindi, di primo invio del modello Eas, è prevista la possibilità di un invio tardivo, oltre i 60 giorni ma entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (IRES/IRAP o IVA) e a condizione che:

  • non sia già stata constatata la violazione;
  • venga pagata una sanzione di 258 euro.

Il modello EAS è composto da una intestazione (nel caso specifico dati dell’ASD, sede legale e dati del rappresentante legale) e di una seconda parte nella quale occorre rispondere ad alcuni quesiti.

Per le ASD è prevista una modalità semplificata di compilazione di questa seconda parte, per cui si dovrà rispondere a determinati quesiti previsti per tale modalità.

Ricordiamo che le variazioni che intervengono nel tempo nei dati inseriti nell’intestazione vanno comunicate tramite la modulistica prevista per le variazioni del codice fiscale o della Partita IVA, al contrario le variazioni che riguardano i quesiti relativi al modello Eas comportano l’obbligo di presentare un nuovo modello nei termini previsti dalla legge.

Quadro Normativo

D.L. n. 185 del 29 novembre 2008

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009

Circolare Agenzia delle Entrate  n. 12 del 09 aprile 2009

Circolare Agenzia delle Entrate  n. 45 del 29 ottobre 2009

Circolare Agenzia delle Entrate n. 51 del 1 dicembre 2009

Circolare Agenzia delle Entrate n. 38 del 28 settembre 2012

Risoluzione Agenzia delle Entrate  n. 110 del 12 dicembre 2012

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