Modello 770/2024: invio telematico entro il 31 ottobre 2024

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Modello 770/2024: invio telematico entro il 31 ottobre 2024

Il termine per la trasmissione telematica del modello 770/2024 all’Agenzia delle Entrate è fissato al 31 ottobre 2024.

I sostituti d’imposta, anche per il tramite dei propri intermediari incaricati, devono inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione riepilogativa dei versamenti e delle compensazioni effettuati.

Dichiarazione dei sostituti d’imposta

Il modello 770/2024, aggiornato secondo le specifiche tecniche del provvedimento del 28 febbraio 2024, n. 61647, completa la Certificazione Unica, già trasmessa a marzo, e riepiloga le ritenute fiscali operate, i versamenti effettuati e i crediti utilizzati in compensazione.

ATTENZIONE: I due adempimenti soprarichiamati costituiscono parte di un'unica dichiarazione: quella dei sostituti d'imposta. È quindi fondamentale predisporre accuratamente i modelli, effettuando i necessari controlli e verifiche per garantire la corretta quadratura tra le ritenute operate e versate, e i crediti maturati o utilizzati in compensazione.

Soggetti obbligati e trasmissione del modello 770/2024

Sono obbligati alla trasmissione del modello 770/2024 coloro che, nel 2023, hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte su vari tipi di redditi (redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, nonché redditi diversi).

La trasmissione del modello 770/2024 deve avvenire esclusivamente in modalità telematica entro l’ordinario termine del 31 ottobre 2024 e può essere trasmessa in un massimo di tre flussi, che possono ricomprendere complessivamente le cinque categorie di ritenute individuate.

Nel caso di invio separato, il flusso “locazioni” sarà vincolato al flusso “autonomo”. Non potrà, a titolo esemplificativo, essere inviato un flusso dipendenti e locazioni ed un flusso distinto “autonomo”, né un flusso dipendenti e autonomo ed un flusso distinto “locazioni”.

L’invio relativo alle “altre ritenute” dovrà invece essere associato ad uno dei tre flussi principali dipendente, autonomo e capitale.

NOTA BENE: Se il sostituto non ha operato ritenute di lavoro autonomo, il modello 770 può essere trasmesso in unico flusso o in alternativa in due flussi separati: locazioni e lavoro dipendente.

La trasmissione è effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

  • direttamente dal sostituto d'imposta;
  • tramite intermediari abilitati;
  • per le Amministrazioni dello Stato, tramite soggetti incaricati;
  •  tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata alla data in cui l’Agenzia delle Entrate completa la ricezione dei dati e rilascia conferma telematica di avvenuta ricezione.

Gli intermediari incaricati devono consegnare al sostituto d’imposta una copia della dichiarazione entro trenta giorni dalla presentazione e conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2029 per eventuali controlli.

Novità 2024

Le principali novità del 770/2024 riguardano le annotazioni "1", "2" e "3", al quadro ST, il cui significato è cambiato rispetto al modello precedente. Le stesse dovranno essere utilizzate rispettivamente nei seguenti casi:

  • annotazione "1” riguarda i versamenti che dovevano essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti d’imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori dell’EmiliaRomagna, delle Marche e della Toscana, indicati nell’allegato 1 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 10 dicembre 2023;
  • annotazione "2" riguarda i versamenti che dovevano essere effettuati nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti d’imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato ed indicati nell’allegato A del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 143. Tali versamenti dovevano essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione, entro il 18 dicembre 2023;
  • annotazione "3"riguarda i versamenti che dovevano essere effettuati nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti d’imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito la regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Tali versamenti dovevano essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023.

Inoltre, nel rigo SX1, colonna 6, dovrà essere indicato il nuovo credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, come previsto dall’articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48.

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