Modello 770: non prova il reato di omesse ritenute certificate per le condotte ante riforma
Pubblicato il 02 giugno 2018
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Chiarito dalla Cassazione il valore probatorio che assume il modello 770 rispetto al reato di omesso versamento delle ritenute certificate, di cui all’articolo 10-bis del Dlgs n. 74/2000.
Le Sezioni unite della Suprema Corte sono intervenute per risolvere definitivamente un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della Terza sezione penale, circa la rilevanza della sola dichiarazione del sostituto di imposta per la configurazione del reato di omesso versamento delle ritenute, dopo le modifiche entrate in vigore dal 22 ottobre 2015.
La Terza sezione penale della Corte aveva, infatti, chiesto alle Sezioni unite di esprimersi sulla eventualità che per provare il suddetto reato – nelle fattispecie commesse sotto la vigenza della legge precedente alla riforma del Dlgs n. 158/2015 - fosse sufficiente la sola dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro. In altri termini, di pronunciarsi sulla rilevanza della sola dichiarazione del sostituto di imposta per la configurazione del reato di omesso versamento delle ritenute.
Ante 2015, il modello 770 non è prova dell’avvenuta consegna al sostituito della certificazione fiscale
Il chiarimento arriva con la sentenza n. 24782 del 1° giugno 2018, nella quale le Sezioni Unite spiegano che: “con riferimento alla normativa previgente alla modifica intervenuta nel 2015, debba essere condiviso l’indirizzo maggioritario che esclude l’idoneità del solo modello 770, a provare l’elemento, da considerare presupposto del reato, del rilascio delle certificazioni”.
Infatti, tenendo conto della riformulazione dell’articolo 10-bis del Dlgs n. 74/2000 ad opera del decreto di riforma n. 158 del 2015, secondo il quale è ora specificato che per la commissione del reato di omesso versamento è sufficiente l’indicazione nel modello 770 dell’importo poi non versato, le Sezioni unite escludono che tale modifica vada intesa come un chiarimento anche per il passato.
Pertanto, concludono asserendo che: “con riferimento all’art. 10-bis nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015, la dichiarazione modello 770 proveniente dal sostituto di imposta non può essere ritenuta di per sé sola sufficiente a integrare la prova dell’avvenuta consegna al sostituito della certificazione fiscale”.
Dunque, per il passato, la dichiarazione 770 proveniente dal sostituto di imposta non può essere ritenuta da sola sufficiente a integrare la prova del reato.
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