Modalità di decurtazione del Reddito di Cittadinanza
Pubblicato il 29 luglio 2020
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Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, istituiti dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, il cui beneficio economico è fruibile entro la mensilità successiva all’erogazione mediante la “Carta Rdc”. Sono previsti due metodi di decurtazione:
- mensile: il beneficio viene decurtato fino a un massimo del 20% nella mensilità successiva, qualora non venisse interamente speso o prelevato nel mese successivo all’accredito;
- semestrale: viene decurtato dalla Carta Rdc l’ammontare non speso o prelevato durante il semestre, ad eccezione di una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati .
Con il messaggio 28 luglio 2020, n.2975, l’INPS illustra le modalità di attuazione delle decurtazioni, disciplinate dal decreto ministeriale 2 marzo 2020.
Decurtazione mensile
L’articolo 2 del sopracitato decreto disciplina la modalità con cui viene effettuata la decurtazione mensile.
Nel calcolo della decurtazione non si considerano gli arretrati e gli importi erogati nei periodi successivi a quello di competenza, la verifica della spesa mensile avviene confrontando il saldo disponibile sulla carta Rdc nell’ultimo giorno di ogni mese, al netto degli eventuali arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente e il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel mese. Nei casi in cui il valore del saldo sia superiore alla valore della somma erogata, la differenza verrà decurtata dal reddito erogato nel mese successivo o, se incapiente, dalla disponibilità della carta. La decurtazione non può superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso e non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.
Decurtazione semestrale
La normativa prevede che al termine del semestre di riferimento venga considerato il valore del saldo al netto degli arretrati erogati nel corso dello stesso semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell'eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta ai sensi dell'articolo 2 del decreto.
Se il valore del saldo è superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due viene sottratta in toto dal beneficio erogato nel mese successivo o, se incapiente, dalla disponibilità della carta. Anche in questo caso la decurtazione non può superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso e non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.
Disciplina delle decurtazioni nei casi di interruzione nell’erogazione o cessazione del beneficio
In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Reddito di Cittadinanza o di decurtazione di intere mensilità, nonché di sospensione delle erogazioni del beneficio per altri motivi, le decurtazioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. Ove incorra l’effettiva cessazione del beneficio, decorso un semestre dall’ultima erogazione, la carta verrà disattivata dal Gestore indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.
- edotto.com – Edicola del 2 luglio 2020 - Reddito di cittadinanza, decurtato del 20% se non speso – Siliato
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