Modalità pregresse per la registrazione dell’orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto
Pubblicato il 01 agosto 2009
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Attraverso l’interpello n. 63/2009 avanzato da Confartigianato, viene chiesto al ministero del Lavoro se sia possibile continuare ad utilizzare, anche dopo l’introduzione del Libro Unico del Lavoro, le specifiche pregresse modalità previste per la registrazione dell’orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto, indicando giornalmente la presenza del lavoratore con l’annotazione della lettera “P” e procedendo mensilmente al riepilogo dell’orario effettivamente svolto.
Il ministero del Lavoro precisa che nonostante la sostituzione del registro dell’orario di lavoro con il Libro Unico del Lavoro, ex art. 40, comma 3 del Dl n. 112/2008, si può agevolmente continuare ad applicare la medesima disciplina dettata dalla nota prot. n. 4103 del 19 marzo 2008 del ministero del Lavoro in ordine alla modalità della registrazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto: “in considerazione della evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile, attesa la distribuzione multiperiodale dell’orario da parte dei CCNL di settore, appare possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzi le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate. Ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, potrà essere indicata giornalmente la presenza del lavoratore (con annotazione della lettera “p”) e mensilmente il riepilogo dell’orario effettivamente svolto".
Gioia Lupoi
- ItaliaOggi, p. 30 – La registrazione dei lavoratori mobili sul libro
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