Mobilità ordinaria Regione Campania, istruzioni INPS
Pubblicato il 12 maggio 2021
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Con la circolare n. 76 del 10 maggio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’indennità concessa ai lavoratori della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. La prestazione è pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita. La Regione Campania può concedere il trattamento in argomento nel limite massimo di spesa pari a 23,3 milioni di euro per gli anni 2020/2021, esclusivamente previa “verifica della disponibilità finanziaria” da parte dell’INPS.
Mobilità ordinaria 2015/2016 cessata, la disciplina
La L. n. 126/2020, in sede di conversione, ha introdotto l’art. 1-ter nel D.L. n. 104/2020 che, come modificato dal co. 291 dell’art. 1 della L. n. 178/2020, riconosce ai lavoratori della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 14 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
A tale indennità non si applicano le disposizioni relative all’anzianità aziendale di cui all'art. 2, co. 67, della L. n. 92/2012.
In base al co. 3-bis del citato art. 1-ter, ai suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2021, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Prestazione mobilità ordinaria, l’importo
La prestazione è pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita. Si ricorda che gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono pari a:
- 971,71 euro (importo lordo), se l’indennità di mobilità è inferiore o uguale a 2.102,24 euro;
- 1.167,91 euro (importo lordo), se l’indennità di mobilità è superiore a 2.102,24 euro.
Indennità di mobilità, concessione della prestazione
La Regione Campania può concedere il trattamento in argomento nel limite massimo di spesa pari a 23,3 milioni di euro per gli anni 2020/2021, esclusivamente previa “verifica della disponibilità finanziaria” da parte dell’INPS.
A tal fine, dovrà essere inviata apposita richiesta alla Direzione regionale INPS della Campania, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con:
- le indicazioni delle specifiche di cui all’emanando decreto di concessione contenenti l’elenco nominativo;
- i codici fiscali dei lavoratori interessati.
Inoltre, bisogna specificare le seguenti informazioni:
- data di inizio dell’indennità concessa, che dovrà al massimo decorrere dal 14 ottobre 2020;
- data della fine dell’indennità concessa, che dovrà essere al massimo pari al 31 dicembre 2021;
- stima del costo prevista: l’importo medio mensile dell’indennità è pari a 1.935 euro comprensivo di copertura figurativa e ANF.
Dovrà altresì essere inviata la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale con cui si individuano le politiche attive del lavoro destinate ai beneficiari dell’indennità, applicate a far data dal 1° gennaio 2021, comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL.
Mobilità ordinaria Regione Campania, modalità di pagamento
Il pagamento dell’indennità pari all’ultima mobilità ordinaria percepita è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga.
Per erogare le prestazioni le Strutture territoriali, una volta ricevuta dalla Regione la dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della norma in esame, dovranno inserire, nella procedura di pagamento della prestazione, il codice intervento “194”.
A tal fine, bisogna controllare che alla data di presentazione dell’istanza e per tutta la durata della prestazione, il beneficiario non si trovi nelle seguenti condizioni:
- essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
- essere titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- essere percettore dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL);
- essere percettore di Reddito di cittadinanza;
- aver percepito o essere percettore dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
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