Mobbing, costi da prevenire

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Il fenomeno del mobbing è sempre più spesso affrontato nelle aule giudiziarie, anche se è difficile trattarlo per i confini poco netti. Infatti, il mobbing si concretizza in una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ma devono essere ripetuti sistematicamente nel tempo portando ad un degrado delle condizioni di lavoro che compromette la salute o la professionalità o, ancora, la dignità del lavoratore. Dal punto di vista del datore di lavoro, anche egli può essere vittima del mobbing in quanto obbligato a degli adempimenti atti ad evitare e prevenire il fenomeno; così, l’articolo 2087 del C. c. recita che “l’imprenditore è tenuto ... a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Il datore di lavoro, pertanto, è in dovere: di evitare di porre in essere direttamente e deliberatamente comportamenti mobbizzanti (mobbing verticale) e attivarsi per impedire che essi siano posti in essere dai dipendenti (mobbing orizzontale). Gli strumenti che sono a disposizione del datore per prevenire il mobbing, in assenza di una legge nazionale, si trovano nella risoluzione del Parlamento europeo n. A5-083 del 20 settembre 2001, ma anche la contrattazione collettiva nazionale prevede la necessità di una politica di prevenzione. Nell’articolo sono elencate le finalità dei codici di condotta o codici etici da adottare in azienda.

Un excursus tra le sentenze della Cassazione e di Tribunali regionali in proposito chiarisce alcuni punti controversi.

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