Tagli di spesa alle Regioni solo temporanei
Pubblicato il 24 maggio 2018
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Risulta illegittima l’estensione al 2020 del contributo di 750 milioni di euro imposto alle Regioni ordinarie, con la legge di bilancio per il 2017. E’, infatti, incostituzionale il raddoppio ingiustificato della durata della manovra di finanza pubblica a carico di queste Regioni.
Legge di Bilancio 2017: illegittima la previsione che raddoppia la durata della manovra
Lo ha sancito la Corte costituzionale nella sentenza n. 103 del 23 maggio 2018, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 1, comma 527, della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), là dove prevede la citata estensione, al 2020, del contributo di 750 milioni di euro a carico delle Regioni ordinarie.
La disposizione impugnata, nello specifico, estende temporalmente l’ambito di operatività di due distinti contributi alla finanza pubblica, contributi che risultano imposti, alle sole Regioni a statuto ordinario, rispettivamente dal primo e dal terzo periodo dell’articolo 46, comma 6, del convertito Decreto legge n. 66/2014.
Temporaneità delle misure di contenimento della spesa pubblica
In particolare, per quel che concerne il contributo previsto dal primo periodo della norma, è stato riscontrato un contrasto con il canone della transitorietà di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, che deve caratterizzare le singole misure di contenimento della spesa pubblica, impositive di risparmi di spesa alle Regioni.
Per la Corte, il raddoppio della durata del sacrificio ivi imposto, da tre a sei anni, risulta “in frontale contrasto con il principio di transitorietà”.
Difatti, “le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l’altro, che si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal carattere transitorio”.
Secondo i giudici costituzionali, ovvero, le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneità, richiedendo che lo Stato definisca, volta per volta e secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro organico delle relazioni finanziarie con le Regioni e gli enti locali; non va, ossia, sottratta al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici delle singole manovre di finanza pubblica.
Regioni speciali non devono sottrarsi agli accordi bilaterali
Nella medesima decisione, la Corte costituzionale ha anche precisato, rigettando altre questioni di legittimità costituzionale appositamente promosse, che le autonomie speciali non devono sottrarsi agli accordi bilaterali con lo Stato, finalizzati a stabilire la quota della loro contribuzione.
Per la Consulta, infatti, il perdurante rifiuto di queste alla stipula degli accordi previsti dalle singole disposizioni, nella specie impugnate, per determinare l’importo del contributo gravante su ciascuna, non sarebbe rispettoso del principio di leale collaborazione.
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