Misure di prevenzione patrimoniali e personali autonome

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La Cassazione, con sentenza n. 46068 dell'11 novembre 2014, ha ricordato come il legislatore, a seguito delle novelle del 2008 e del 2009 alla Legge n. 575/1965, abbia inteso affermare il principio della cosiddetta “autonomia della misura patrimoniale di prevenzione” rispetto a quella personale.

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, ossia, possono essere richieste e applicate disgiuntamente purché, ovviamente, sussistano i relativi presupposti.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 52 - Misure di prevenzione autonome – Malavenda

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