Misure di prevenzione anche se c’è la possibilità di rottamare

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Misure di prevenzione anche se c’è la possibilità di rottamare

La possibilità di adesione alla rottamazione delle cartelle non porta ad escludere l’applicazione delle misure della sorveglianza speciale e della confisca di prevenzione sui beni dell’imprenditore qualora, per affermare la pericolosità sociale di questi, siano emersi non solo una elusione fiscale continuata bensì anche ulteriori indici.

E’ quanto sostenuto dalla Corte di cassazione nel respingere una delle doglianze avanzate da due fratelli, imprenditori, contro la decisione con cui la Corte d’appello aveva confermato le misure di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni nonché della confisca di beni ritenuti nella loro disponibilità, nell’ambito di una vicenda di evasione fiscale “sistematica”.

Nello specifico, la pericolosità sociale dei due era stata ritenuta desumibile anche dalla sussistenza di numerosi precedenti penali a loro carico, passati in giudicato, di altri procedimenti ancora pendenti, nonché in considerazione della rilevante sproporzione fra gli ingenti beni immobili loro riconducibili e lo svolgimento di attività lavorative lecite.

Gli Ermellini, sul punto – sentenza n. 50437 del 6 novembre 2017- hanno confermato la statuizione di merito, puntualizzando che il provvedimento di prevenzione non era stato applicato solo in considerazione dell’elusione fiscale continuata ma anche per altre esplicitate ragioni. In detto contesto non rilevava, come detto, la possibilità, per i ricorrenti, di adesione a forme di condono fiscale.

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