Misure cautelari personali, rafforzato l'obbligo di motivazione

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La Camera dei deputati, nella seduta del 4 dicembre 2014, ha approvato, con modifiche, la proposta di legge volta alla modifica del Codice di procedura penale per quel che concerne le misure cautelari personali, finalizzato a delimitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Esigenze cautelari e relativa valutazione

Nel dettaglio, viene previsto che nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice debba tenere conto anche del requisito dell'attualità - e non solo della concretezza - del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione del reato; si precisa, altresì, che attualità e concretezza del pericolo non possano essere desunti esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede.

Confermato, in ogni caso, il carattere residuale del ricorso al carcere; detta misura, ossia, può essere disposta soltanto qualora le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

Per i reati di particolare gravità, la presunzione di idoneità della custodia in carcere continua a operare solo con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di associazione sovversiva, associazione terroristica, anche internazionale e associazione mafiosa. Escluso dall'elenco dei delitti lo scambio elettorale politico-mafioso e l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, che erano stati aggiunti dal Senato.

La motivazione nell'ordinanza dispositiva

Il giudice che irroga la misura sarà comunque tenuto ad una stringente motivazione dovendo spiegare, se dispone la custodia in carcere, i motivi dell'eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cd. braccialetti elettronici; fornire una autonoma valutazione sia delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi alla base della misura restrittiva sia delle concrete e specifiche ragioni per le quali le indicate esigenze di cautela non possono essere soddisfatte con altre misure.

Modificato anche il procedimento per l'applicazione delle misure con aumento da 2 a 12 mesi del termine massimo di efficacia delle misure interdittive e delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare.

Ampliate le garanzie per l'imputato in sede di procedimento di riesame.

La proposta di legge tornerà, quindi, all'esame del Senato.
Links Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 50 - Più paletti al carcere preventivo - Negri
  • ItaliaOggi, p. 31 – Misure cautelari al restyling – D'Alessio

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