Misure cautelari da fondare su particolari ed oggettive connotazioni della condotta criminosa

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Con la sentenza n. 43186 dell’8 novembre 2012, la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia aveva confermato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal Gip del Tribunale di Padova nei confronti di due imprenditori indagati per frode fiscale e bancarotta fraudolenta.

Secondo la Suprema corte, gli apprezzamenti compiuti dal Tribunale circa la spregiudicatezza e l’asserita assenza, in capo agli indagati, di “freni inibitori”, non apparivano condivisibili bensì immotivati perché formalmente fondati sullo stesso fatto che gli stessi avessero commesso il reato e non su particolari ed oggettive connotazioni della condotta criminosa; il tutto, quindi, in violazione dell’articolo 274 lettera c) Codice procedura penale.
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