Premi INAIL ridotti per i settori non ancora revisionati
Pubblicato il 11 dicembre 2023
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Con la circolare del 7 dicembre 2023, n. 55, l’Inail comunica la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
A partire dal 1° gennaio 2014 è stata prevista la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe ai sensi dell’articolo 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La riduzione è stabilita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e tiene conto dell’andamento infortunistico aziendale nel limite complessivo di 1.200 milioni di euro a partire dal 2016.
Quali sono i premi per i quali non si applica riduzione?
La riduzione non trova applicazione per i seguenti premi assicurativi (per i quali è già intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe):
- premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività";
- premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
- premi della gestione Navigazione;
- premi assicurativi di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di RdC coinvolti in PUC;
- premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali per l’anno scolastico formativo 2023/2024.
Ambito di applicazione della riduzione anno 2024
La riduzione dei premi trova applicazione esclusivamente per i seguenti premi e contributi:
- premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
- contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Riduzione percentuale
Con riferimento all’anno 2024, la riduzione dei premi è fissata nella misura pari al 15,11% come previsto dal decreto dell’8 novembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Rimangono invariati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 da utilizzare per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi per i quali il procedimento di revisione non è ancora stato completato.
Criteri differenziati per i contributi in agricoltura
Ai fini dei criteri di applicazione della riduzione dei contributi in agricoltura, si prevedono criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio:
- in caso di attività iniziata da oltre un biennio trova applicazione il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA);
- in caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica (previa domanda) ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La predetta domanda deve essere presentata entro e non oltre il primo biennio di attività.
I soggetti interessati possono presentare la domanda di riduzione tramite:
- il servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali” nei casi di riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- l’apposito modulo di domanda “Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura” pubblicato sul sito istituzionale per il settore dell’agricoltura. L’istanza deve essere trasmessa a mezzo PEC.
Si specifica che per attività iniziate da non oltre un biennio si intendono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2022. Laddove nel corso del suddetto biennio la domanda sia stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2024 (pari al 15,11%) si applica senza la necessità di presentare una nuova istanza.
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