Misura cautelare interdittiva applicata al settore a cui l'illecito si riferisce

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Con sentenza n. 20560 depositata lo scorso 31 maggio, la Sesta sezione penale della Cassazione ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di Potenza aveva confermato la nomina, nei confronti di una società in nome collettivo, di un commissario giudiziale in conseguenza di misura cautelare interdittiva applicata in quanto erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di responsabilità ex Decreto legislativo 231/2001 per un illecito amministrativo dipendente da reato.

Contro questa ordinanza aveva fatto ricorso la società interessata lamentando che la nomina del commissario giudiziale avrebbe dovuto essere limitata al solo settore in cui si sarebbero verificati gli illeciti contestati; la società aveva, inoltre, dedotto la violazione dell'articolo 15 del Decreto legislativo 231/2001 per omessa indicazione dei poteri del commissario.

I giudici di Cassazione, ritenendo fondati i motivi dedotti nel ricorso, hanno sottolineato che gli stessi criteri che devono essere rispettati con riferimento alle sanzioni interdittive definitive devono essere applicati anche alle misure cautelari; così, anche il giudice cautelare deve valutare l'incidenza della misura sulla specifica attività alla quale l'illecito si riferisce, applicando i criteri dell'articolo 14 del Decreto citato e, quindi, “limitando, ove possibile la misura solo ad alcuni settori dell'attività dell'ente”.
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