Missiva della controllante come lettera di patronage

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La lettera inviata alla banca da parte della società controllante con cui quest’ultima rende noto che farà in modo che la società controllata possa regolarmente adempiere agli impegni assunti, può essere considerata alla stregua di una “lettera di patronage”, con la conseguenza che, in caso di inadempimento da parte della controllata, la garantita controllante potrà liberarsi dall'obbligo di risarcimento soltanto con la dimostrazione dell’intervenuta impossibilità della prestazione per motivi a lei non imputabili.

E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16259 del 25 settembre 2012, e con cui una lettera inviata alla banca da parte della società controllante e che – a detta di quest’ultima - voleva rappresentare solo una “interposizione di buoni uffici” priva di effetti giuridici, è stata considerata alla pari di una vera e propria obbligazione di garanzia atipica in conseguenza della quale il garante si assume la responsabilità dell’adempimento del garantito.
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