MiSE: startup e incubatore; funzione pubblicitaria del registro imprese

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MiSE: startup e incubatore; funzione pubblicitaria del registro imprese

Sono stati resi noti due pareri del MiSE: una startup può essere iscritta anche nella sezione speciale degli incubatori; alle Camere di commercio spetta il compito di garantire l’attualità delle informazioni contenute nel Registro delle imprese.

MiSE: non vi è incompatibilità tra startup e incubatore

Un quesito posto alla Direzione per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del MiSE è l’occasione per precisare che, dalla lettura delle norme, non vi è un'espressa incompatibilità tra l'essere una start up innovativa e la richiesta di iscrizione nella sezione speciale degli incubatori certificati.

Dunque, chiarisce la nota n. 45951 del 18 febbraio 2021, è possibile per una società essere una startup ed anche essere un incubatore.

Il fatto che il programma "Copernico" segnali l'incompatibilità tra l'iscrizione nella sezione delle start up innovative e l'iscrizione nella sezione speciale degli incubatori è dovuto al fatto che non esistono due sezioni (una per le startup ed una per gli incubatori), bensì un’unica sezione.

Si tratta di un problema tecnico che può essere forzato dal gestore.

MiSE: funzione pubblicitaria del Registro delle imprese

La nota n. 46907 del 19 febbraio 2021 prende in considerazione l’articolo 40 del Decreto Semplificazioni (Dl n. 76/2020) sulla facilitazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese, per evidenziare che una corretta gestione delle procedure di iscrizione sia fondamentale perché la funzione pubblicitaria del Registro delle imprese venga esplicitata al massimo livello qualitativo.

Dalle disposizioni emerge che alle Camere di commercio spetta il compito di mantenere attuali le informazioni contenute nel Registro delle imprese, mettendo in atto anche procedure di iscrizione d’ufficio.

La manovra di semplificazione - Dl n. 76/2020 - ha affidato il ruolo, già del Giudice del registro, al Conservatore al fine di ridurre i tempi per l’aggiornamento del Registro delle imprese.

Il Giudice del registro avrà il compito di riesaminare la procedura in caso di impugnazione del provvedimento del Conservatore.

Nella nota si specifica altresì che è riservata alla parte interessata la titolarità di richiedere le iscrizioni nel Registro delle imprese, al di fuori dei casi di iscrizioni d’ufficio previste specificatamente da norme ad hoc.

In merito all’obbligo delle imprese di munirsi di un valido ed univoco indirizzo Pec, in caso di inadempimento, la normativa prevede che deve essere assegnato d’ufficio un domicilio digitale.

Ciò, si sottolinea, non risulta sempre agevole, anche per l’inserimento di nuovi istituti e per l’aggravio di carichi di lavoro. Sul punto, va detto che sussistono valutazioni di ordine politico che sembrerebbero orientate verso la scelta di apportare modifiche al quadro normativo attuale.

Infine, si precisa che le competenze affidate al MiSE, in qualità di organo vigilante, sull’operato delle Camere di commercio attengono alla verifica del livello e della qualità della funzione pubblicitaria. Ciò può esplicarsi attraverso atti di indirizzo ed ispezioni ma è escluso che possa entrare nel merito dei provvedimenti adottati dalle Camere, i quali possono essere impugnati dinanzi all’autorità giudiziaria da parte di chi si ritiene leso nelle sue legittime posizioni giuridiche.

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