MiSE, Registro imprese, solo i commercialisti possono registrare variazioni societarie e Iva
Pubblicato il 14 novembre 2019
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Il Ministero dello sviluppo economico risponde al quesito di un professionista circa la possibilità di un corretto inoltro, mediante la Camera di commercio di Roma, dei modelli di variazione societaria e delle variazioni Iva.
La nota del 9 ottobre 2019 ripropone le specifiche facoltà attribuite dall'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della Legge n. 340/2000, a determinate categorie professionali in materia di presentazione di atti e di istanze al Registro imprese con modalità informatica.
Nello specifico, l'Ufficio del Registro delle imprese di Roma non aveva fatto depositare presso l'ente camerale l'iscrizione di variazione di amministratore e l'iscrizione di variazioni Iva da parte di un professionista che risultava iscritto nella sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Quest’ultimo, però, aveva ritenuto errata l'interpretazione fatta propria dalla Camera di commercio di Roma del quadro normativo, in quanto non adeguatamente coordinata con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettara «f», del Dlgs n. 139/2005.
Tale disposizione normativa, infatti, cita testualmente: “Agli iscritti nella sezione B Esperti contabili dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività: […]”.
Secondo l’istante, tale norma rappresenterebbe una “lex specialis”, in quanto atta a derogare alle disposizioni generali.
MiSE. Esclusività dei commercialisti, per gli esperti contabili è necessaria la delega
Il Ministero non concorda con la tesi proposta dall'istante, ritenendo che la disposizione normativa richiamata non attribuisca ai professionisti contabili una facoltà giuridica, ma riconosca agli stessi una "competenza tecnica" allo svolgimento di determinate attività.
Ciò, secondo il MiSE, va interpretato nel senso che “gli stessi sono astrattamente idonei allo svolgimento delle attività in parola, ma l'incardinamento in capo agli stessi di una corrispondente facoltà giuridica presuppone una espressa previsione normativa in tal senso, che, in questo caso, manca”.
Per tali motivi, il Ministero concorda con le indicazioni fornite dalla Camera di commercio di Roma e, pertanto, ritiene che:
“la presentazione delle variazioni Iva è adempimento ricompreso nella procedura della Comunicazione unica di cui all’art. 9 del DL 7/2007, ma di competenza, ovviamente, dell’Agenzia delle entrate”.
Ciò, porta alla conclusione che solo i dottori commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo potranno presentare al Registro delle imprese l'iscrizione della variazione di amministratore di società e l’iscrizione della variazione Iva. Per i professionisti iscritti nella sezione B, invece, serve una delega apposita.
Pertanto, il MiSE ritiene che debba essere l’Agenzia delle Entrate ad esprimersi “sulla legittimazione dell’istante - nella sua qualità professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Sezione B Esperti contabili - a svolgere o meno l’adempimento in ultimo richiamato”.
- edotto.com – Edicola del 29 ottobre 2019 - Cndcec: “Proposte migliorative dei servizi telematici Civis” - G. Lupoi
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