MiSE: da Unioncamere il regolamento dei Centri di trasferimento tecnologico

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MiSE: da Unioncamere il regolamento dei Centri di trasferimento tecnologico

Unioncamere ha reso disponibile sul sito, avvisa il MiSE, il regolamento per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 (ex Decreto Direttoriale MiSE 22 dicembre 2017 - linee guida, i criteri e gli indicatori necessari per la certificazione dei Centri di trasferimento tecnologico del Piano Industria 4.0), approvato con delibera del Comitato esecutivo di Unioncamere n. 15 del 14 febbraio 2018.

Si ricorda che i Centri in argomento svolgono attività di formazione e consulenza tecnologica, nonché di erogazione di servizi di trasferimento tecnologico verso le imprese negli ambiti di operatività individuati dal ministero dello Sviluppo economico, tra i quali la manifattura additiva, la realtà aumentata, l’internet delle cose, il cloud, la cybersicurezza e l’analisi dei big data.

La certificazione

Sarà rilasciata da Unioncamere, nelle more dell’accreditamento degli enti di certificazione nazionali, attraverso una propria struttura tecnica nazionale.

Potrà essere riconosciuta: a società e a enti, iscritti al Registro delle Imprese e/o al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e agli albi, ruoli e registri camerali obbligatori, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposti a procedure concorsuali e a enti ed istituzioni pubbliche e private, incluse le associazioni imprenditoriali e loro strutture tecniche, rispondenti ai requisiti stabiliti dal decreto di riferimento.

Avrà una durata temporale massima di tre anni, con verifiche a campione effettuate, anche mediante sopralluoghi, con frequenza annuale, e sarà rinnovata automaticamente.

La domanda per la certificazione

Il Centro di trasferimento tecnologico interessato dovrà inviare ad Unioncamere “Servizio Affari Generali”, via PEC all’indirizzo unioncamere@cert.legalmail.it, apposita domanda, utilizzando il modello “MOD-B.1.7-01-Domanda di Certificazione”, specificando obbligatoriamente nell’oggetto: “Domanda di Certificazione del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 Decreto Direttoriale 22 dicembre 2017”.

Alla domanda, dovranno essere allegati:

  • la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal decreto “MOD-B.1.7-02-Scheda requisiti per la certificazione”;
  • la dichiarazione, resa dal titolare/Legale Rappresentante (MOD-B.1.7-03.1-Dichiarazione antimafia_Titolare-Legale Rappresentante”) ovvero, in alternativa, da ciascuno dei soggetti interessati (“MOD-B.1.7-03.2-Dichiarazione antimafia_Soggetti interessati”), sull’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
  • la ricevuta di versamento in favore di Unioncamere come indicato nella Tabella dei versamenti.

Unioncamere pubblicherà l'elenco

L'elenco dei centri che avranno ottenuto la certificazione sarà pubblicato sul sito MiSE e sul sito di Unioncamere.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 6 gennaio 2018 - Industria 4.0, centri di trasferimento tecnologico: regole per la certificazione - G. Lupoi

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