Minlavoro ed Inps sui salvaguardati. Aumenta il numero

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Lavoratori “salvaguardati”. Firmato il terzo decreto che interessa 10.130 lavoratori. Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti, come previsto dalla Legge di stabilità 2013, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, ha firmato, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il terzo decreto in favore dei lavoratori salvaguardati, ai quali verrà applicata la precedente normativa in materia di requisiti e decorrenze del trattamento pensionistico. Il decreto prevede, in particolare, la salvaguardia per un numero complessivo di 10.130 lavoratori, che si aggiungono alle platee di lavoratori già individuati dai precedenti due decreti. Il decreto è stato inviato, per la registrazione, alla Corte dei Conti.”

Con questo comunicato stampa del 23 aprile 2013, il Ministero del lavoro rendeva nota la firma del terzo decreto (che, con i due che l’hanno preceduto sulla salvaguardia di 65mila e di 55mila lavoratori esodati, è stato previsto dalla Legge di stabilità n. 228/2012, all’articolo 1, commi 231-235) a favore dei 10.130 lavoratori salvaguardati, cui sarà appunto permesso, in presenza di determinate condizioni, di avere accesso alla vecchia disciplina, ante riforma Fornero, in materia di requisiti e decorrenze del trattamento pensionistico.

Sale perciò a 130mila il numero totale dei salvaguardati.

Sulla salvaguardia pensionistica, istruzioni e chiarimenti – ma sui primi 65mila e secondi 55mila lavoratori salvaguardati - erano già giunti dall'Inps, con un messaggio, il n. 6645, che aveva preceduto d’un giorno il comunicato ministeriale (22 aprile 2013), nel quale l’Istituto previdenziale informava che le condizioni per accedere al pensionamento devono permanere sino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l'apertura della c.d. finestra mobile.

Non sono tenuti a presentare nuova istanza(*) per l’accesso nel novero dei 55mila, leggiamo nel messaggio, i lavoratori che rientravano tra i 65.000 salvaguardati le cui richieste di accesso al beneficio siano state accolte dalle Direzioni territoriali del lavoro (Dtl), rimasti però esclusi dal beneficio per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 – ma comunque entro il 6 gennaio 2015 - o per eventuale incapienza.

SCADENZA.

Resta la data ultima del 21 maggio 2013 per la salvaguardia dei 55.000, della quale dovranno tener conto anche tutti i soggetti cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo che, pur avendo i requisiti di accesso alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato domanda alle Dtl, o i cessati che si trovano per la prima volta nella condizione di accedere alla salvaguardia.

Tanto per i 65mila quanto per i 55mila – rispettivamente primo e secondo gruppo di salvaguardati - ricordiamo che sono in corso le procedure di autorizzazione.

STANZIAMENTI.

Tornando al terzo decreto ministeriale, sono 554 milioni le risorse, per il periodo tra il 2013 e il 2020, da esso stanziate per la salvaguardia degli ulteriori 10.130 lavoratori.

AMBITO SOGGETTIVO.

Ne sono interessati:

a. i lavoratori che hanno cessato il rapporto lavorativo entro il 30 settembre 2012 e sono stati collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro la fine del 2011;
b. i lavoratori con autorizzazione a proseguire la contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011;
c. i lavoratori che hanno terminato il rapporto di lavoro sulla base di accordi chiusi entro la fine del 2011;
d. i prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, che maturano i requisiti per la pensione entro la fine del 2014.

Le relative istanze, da presentare entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto in “Gazzetta Ufficiale”, passeranno per la valutazione e selezione coi criteri già adottati per la salvaguardia dei 65mila e dei 55mila.

LISTA DEI SALVAGUARDATI DEL TERZO GRUPPO.

L’elenco firmato dal ministro Fornero è così composto:

- 2.560 lavoratori collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, che maturano i requisiti per la pensione entro la fine della mobilità, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

- 1.590 autorizzati al proseguimento volontario dei contributi entro il 4 dicembre 2011, che abbiano versato almeno un contributo alla data di entrata in vigore della riforma delle pensioni (28 dicembre 2011), anche se hanno continuato a lavorare, purché non con contratto dipendente a tempo indeterminato e senza aver guadagnato, dopo il 4 dicembre 2011, oltre 7mila500 euro annui lordi: devono perfezionare il requisito per la pensione entro il 36esimo mese successivo all’entrata in vigore della Riforma (quindi, entro il dicembre 2014);

- 850 autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità alla stessa data: devono attendere la fine della mobilità per effettuare il primo versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti per la pensione entro fine dicembre 2014;

- 5.130 lavoratori che hanno risolto il rapporto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011: possono aver lavorato dopo la cessazione, guadagnando dopo la data del 30 giugno non oltre 7mila500 annui lordi, e devono perfezionare i requisiti per la pensione entro fine dicembre 2014.

ESCLUSIONI.

Sono esclusi dalla salvaguardia:

a. coloro che hanno intrapreso rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b. chi, a causa della ridefinizione dei requisiti così come stabilito dalle Leggi 122/2010 e 214/2011 in materia di speranze di vita, termina la mobilità o la cassa in deroga prima di raggiungere i requisiti utili al pensionamento.

GLI ADEMPIMENTI.

I lavoratori in mobilità dovranno presentare apposita istanza alla Dtl, corredata dell’accordo di mobilità. I lavoratori cessati per accordi individuali dovranno presentare apposita istanza alla Dtl competente in base alla residenza; i lavoratori cessati per accordi collettivi dovranno presentare apposita istanza alla Dtl dinnanzi alla quale sono stati sottoscritti gli accordi. Tutti gli altri presentano istanza all’Inps. In tutti i casi, le domande vanno presentate entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.

OPERATIVITA’.

Per l’operatività del terzo decreto, attendiamo la registrazione alla Corte dei Conti e la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.

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Nota (*): il ministero del lavoro – con nota protocollo 21011, del 2013 - ha infatti stabilito, dovendo l’Inps di conseguenza provvedere a rettificare quanto comunicato con messaggio n. 4678 del 2013, che tali lavoratori non dovessero tornare a presentare nuova istanza ma che valesse per essi quella già presentata per la salvaguardia dei 65mila.

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