Ministero della Giustizia. Chiarimenti sul contributo unificato nelle procedure esecutive

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Con circolare del 3 marzo 2015, indirizzata ai Presidenti delle Corti d’Appello, il Ministero della giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – ha fornito risposta ad alcuni quesiti piuttosto diffusi presso gli uffici giudiziari e relativi, in particolare, a due specifiche problematiche.

La prima, riguarda l’individuazione del contributo unificato da versare nella c.d. fase incidentale dinnanzi al giudice dell’esecuzione, nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e di opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.

Sul punto, la Direzione interpellata, con la presente circolare, non ha ritenuto condivisibile la prassi diffusa presso alcuni uffici giudiziari, di assoggettare detti giudizi di opposizione ad autonomo contributo unificato, distinto ed ulteriore rispetto a quello versato per la procedura esecutiva in cui gli stessi si innescano.

Questa previsione, d’altra parte, va a contrastare  con il Testo Unico delle Spese di Giustizia, laddove espressamente non ricomprende i procedimenti incidentali dinnanzi al giudice dell’esecuzione, tra quelli per i quali è dovuto il contributo unificato.

Va dunque conclusivamente affermato –precisa la circolare – come non debba essere percepito alcun tipo di contributo unificato per i procedimenti di opposizione in questione, che si collocano come “incidentali” rispetto alla procedura esecutiva; l’unica per la quale detto contributo debba essere versato.

La seconda questione affrontata, riguarda invece l’individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive, in vista della nuova formulazione dell’art. 518 comma 6 c.p.c., così come recentemente modificato dalla Legge 162/2014.

Sul punto, ritiene la Direzione Generale, che il contributo unificato debba continuare ad essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione o vendita, da parte del creditore procedente, dei beni pignorati, ai sensi dell’art. 14 Dpr 115/2002.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 - Giudizi d'opposizione senza contributo unificato

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