Finanziamento del Terzo settore: nuove FAQ del Lavoro

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Finanziamento del Terzo settore: nuove FAQ del Lavoro

Facendo seguito al decreto del 4 settembre 2024, n. 189, che ha definito le modalità di accesso ai finanziamenti per progetti e attività di interesse generale del Terzo settore, il Ministero del Lavoro ha pubblicato le FAQ aggiornate sull'Avviso n. 2/2024 nella sezione notizie del sito istituzionale.

Particolare attenzione è rivolta al "criterio di competenza" applicato alla valorizzazione dell'esperienza pregressa maturata nel triennio 2021-2023.

Avviso n. 2/2024

L’Avviso n. 2/2024, regola i criteri di selezione e valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, nonché le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione degli interventi finanziati per la presentazione della domanda di ammissione ai finanziamenti destinati a progetti o iniziative.

Associazioni non iscritte al RUNTS

In risposta al Quesito n.1, il Ministero del Lavoro, a chiarimento delle indicazioni contenute nel paragrafo 5 dell’Avviso, ha precisato che le associazioni registrate all’anagrafe delle ONLUS, ma non al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non possono partecipare all’Avviso in questione.

Possono invece partecipare le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore regolarmente iscritte nel RUNTS, sia singolarmente che in partenariato.

Altresì, possono partecipare le fondazioni menzionate nell’art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997, non ancora iscritte al RUNTS ma presenti nell’anagrafe delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate.

NOTA BENE: Le fondazioni non iscritte né al RUNTS né all’anagrafe delle ONLUS non possono partecipare all’Avviso.

In merito ai requisiti soggettivi, il Quesito n. 4 chiarisce che tali requisiti saranno verificati al momento della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento.

Calcolo del finanziamento per i partenariati misti APS/ODV e Fondazioni

In base al paragrafo 4 dell’Avviso n. 2/2024, le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) possono richiedere un finanziamento ministeriale fino all’80% del costo complessivo del progetto o dell’iniziativa approvata.

Le fondazioni del Terzo settore, invece, possono richiedere un finanziamento massimo del 50% del costo sostenuto per la realizzazione delle medesime attività. La quota restante dovrà essere cofinanziata dai soggetti proponenti con almeno il 20% del costo a carico delle APS/ODV e almeno il 50% per le fondazioni.

Nel caso di partenariati misti (composti da APS, ODV e fondazioni), si applica il principio di prevalenza.

Ne consegue che:

  • laddove le fondazioni siano numericamente superiori alle ODV e alle APS, il progetto/iniziativa dovrà essere cofinanziato almeno per il 50% del costo complessivo;
  • laddove le fondazioni siano numericamente inferiori alla costituenda ATS, il progetto potrà accedere a un finanziamento fino all’80%, con un cofinanziamento minimo del 20%.

ATTENZIONE: In caso di parità numerica tra APS/ODV e fondazioni, la prevalenza sarà determinata dalla natura giuridica del soggetto capofila. Ad esempio, se il capofila è una fondazione, il cofinanziamento minimo sarà del 50%. In ogni caso, il finanziamento ministeriale non potrà superare l’80% del costo totale dell’iniziativa.

Collaborazione con enti pubblici e privati

Il paragrafo 6 dell'Avviso n. 2/2024, stabilisce che collaborazioni con enti pubblici o privati possono essere attivate per la realizzazione di progetti o iniziative, anche se tali enti non appartengono al Terzo settore. Tuttavia, queste collaborazioni devono essere rese a titolo gratuito, il che significa che gli enti collaboratori non possono ricevere alcuna quota di finanziamento.

Tali enti possono comunque contribuire al progetto con un apporto economico sotto forma di cofinanziamento, come previsto dal paragrafo 4 dell'Avviso, oppure partecipare attivamente all’implementazione delle attività, mantenendo la gratuità della collaborazione.

La responsabilità della gestione delle attività rimane in capo all’ente proponente o, in caso di partenariato, all'ente capofila. È inoltre necessario specificare con precisione le attività che saranno svolte in collaborazione.

Si precisa che, per gli enti che collaborano al progetto o all’iniziativa, non è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal paragrafo 5 dell’Avviso.

Criterio di competenza

Il Quesito n. 10 riguarda il criterio A1, relativo all'"Esperienza maturata nel Triennio precedente".

In questo contesto, l’esperienza maturata da un ente proponente, capofila o partner viene valutata sulla base del valore dei contributi ottenuti nel triennio 2021-2023, senza considerare le quote di cofinanziamento eventualmente coperte dall’ente beneficiario.

Il concetto di "criterio di competenza" si riferisce al fatto che il valore dell’esperienza viene calcolato in base alla data in cui il finanziamento è stato concesso, e non alla data in cui l'ente ha effettivamente incassato i fondi. Questo criterio si applica sia per i finanziamenti concessi da enti pubblici che privati.

Pertanto, ai fini della valutazione, il valore da considerare è il “contributo Attribuito” e non le quote a titolo di cofinanziamento conferito dall'ente beneficiario del contributo.

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