Ministero del Lavoro: il provvedimento di sospensione può essere discrezionale

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Il ministero del Lavoro, con circolare n. 33/2009, fornisce chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del “nuovo” art. 14 del Dlgs. n. 81/2008 (modificato dal recente Dlgs. n. 106/2009), in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli ispettori del lavoro. Scopo del documento ministeriale è quello di uniformare l’intervento da parte degli organi di vigilanza a seguito delle sopracitate modifiche normative. Pertanto, la circolare rappresenta ora l’unico documento cui riferirsi per la corretta applicazione del potere di sospensione, dal momento che sono da ritenersi superate tutte le precedenti indicazioni fornite dal Ministero stesso.

La circolare n. 33/2009 delinea, così, il quadro unitario delle indicazioni di cui occorre tener conto per una corretta applicazione del provvedimento di sospensione. Il principio su cui punta il nuovo documento di prassi è che il provvedimento di sospensione non è obbligatorio, ma ha natura discrezionale. Ciò vuol dire che il Ministero riconosce che in alcune specifiche circostanze non è opportuno adottare il provvedimento, se per esempio la sospensione dell’attività può determinare una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi. Allo stesso modo, si può evitare la sospensione se ciò può compromettere il regolare funzionamento di un servizio pubblico, con conseguente impedimento di diritti costituzionalmente garantiti per i cittadini, a meno che la situazione in atto non sia tale da compromettere il primario diritto di tutela della salute pubblica. Anche nel caso di impiego di lavoratori “in nero” l’applicazione del provvedimento di sospensione può essere evitata nel caso in cui il provvedimento stesso può avere delle ripercussioni socio-economiche. È, poi, sempre da escludere la sua applicazione quando “lo stesso rechi un grave danno agli impianti o alle attrezzature oppure ai beni”. Il nuovo comma 11-bis dell’articolo 14 esclude, poi, l’adozione del provvedimento di sospensione nel caso in cui il lavoratore in nero risulti l’unico occupato dell’impresa. In tal caso, l’accertamento del lavoratore irregolare porta al suo allontanamento dal luogo del lavoro, fin quando il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarne la posizione.

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 14, inoltre, gli effetti del provvedimento di sospensione devono essere esaminati sia sotto il profilo “spaziale” che “temporale”. Cioè, gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, specificatamente per quanto riguarda l’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere. Sotto il profilo temporale, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo oppure dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, a meno che non si riscontrano situazioni di pericolo imminente o grave per la salute dei lavoratori o di terzi.

Per quanto riguarda l’adozione del provvedimento di sospensione, questa può avvenire anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le relative competenze. Se le segnalazioni sono tempestivamente inviate, l’ufficio può adottare il provvedimento senza procedere a ulteriori verifiche, purchè non siano trascorsi più di 7 giorni dalla data dell’accertamento. La revoca del provvedimento di sospensione compete all’organo di vigilanza che lo ha adottato, anche mediante personale diverso da quello che ha emanato l’atto interdittivo, previa verifica della relativa documentazione.

Avverso il provvedimento di sospensione si può ricorrere per via amministrativa. Il ricorso può essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione. La Direzione regionale del Lavoro e il Presidente della giunta regionale si esprimeranno sul ricorso entro 14 giorni dalla presentazione. Se dopo tale termine non c’è risposta il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Pure il socio finisce in nero – Cirioli
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 37 – Stop all’attività non automatico – Caiazza

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