Ministero del Lavoro, chiarimenti

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Il ministero del Lavoro, nella giornata del 12 ottobre 2009, ha emanato diversi interpelli, nei quali analizza vari temi.

Con interpello n. 70/2009, il Ministero esamina l'opportunità, per un lavoratore che già beneficia del congedo straordinario per l’assistenza dei disabili, di entrare a far parte del programma di cassa integrazione. Secondo il Dicastero, lo svolgimento dell’attività lavorativa è il requisito fondamentale per ottenere il congedo straordinario. Se la richiesta di congedo viene effettuata prima di essere posto in cassa integrazione dall’azienda, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità prevista per il congedo, parametrata all’effettiva retribuzione percepita nel mese precedente la richiesta. Dunque, l’indennità di congedo straordinario è più favorevole rispetto ad ogni altra forma di ammortizzatore sociale ed è quella che deve essere percepita. Viceversa, se il lavoratore chiede il congedo durante il periodo in cui è sospeso temporaneamente dal lavoro, egli avrà diritto a percepire insieme le due indennità: il trattamento di integrazione salariale per le ore di Cig e l’indennità per il congedo straordinario. Se la riduzione del rapporto di lavoro è strutturata in modo “verticale”, il congedo straordinario non spetta nel periodo di sospensione totale dell’attività.

In materia di Cigs si è espresso anche l’Inps, con il messaggio n. 22911/2009. Nel documento si legge che per le aziende appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione in difficoltà a causa della cassa integrazione ordinaria dell’impresa committente, il riconoscimento della Cigs richiede una dichiarazione della società stessa, dalla quale risultino le modalità e i termini di utilizzo della Gigo.

Con interpello n. 71/2009, il Ministero spiega invece che la norma secondo cui le cooperative di nuova costituzione hanno la possibilità di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali più significative (L. n. 142/2001), non è attuabile nel caso in cui i contratti collettivi risultino privi di regolamentazione.

Con interpello n. 72/2009, il Ministero conferma poi la posizione già emersa con la circolare n. 4/2005, in cui si dice che al contratto di lavoro intermittente non è applicabile la disciplina del lavoro a termine (Dlgs n. 368/2001), anche se a questa particolare tipologia contrattuale è consentito per legge apporre un termine al rapporto di lavoro.

Con interpello n. 73/2009, il Ministero specifica, ancora, che il datore di lavoro è l’unico responsabile del rapporto di lavoro, perciò i diritti dei lavoratori possono essere esercitati esclusvamente verso il proprio datore. Il caso specifico esaminato è quello del franchising. Questo tipo di contratto non incide sui normali criteri di imputazione dei rapporti di lavoro; di conseguenza, in capo al franchisor e al franchisee si configura la piena e assoluta titolarità del potere direttivo nei confronti della forza lavoro.

Con interpello n. 74/2009, il Dicastero ha inoltre esteso le garanzie e le procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili anche ai centralinisti telefonici non vedenti (L. n.68/1999), sulla base degli accertamenti operati dalla commissione medica disciplinata dalla legge 295/2009.

Infine, con interpello n. 75/2009, il Lavoro specifica che le indennità sostitutive o integrative corrisposte al lavoratore iscritto al Fondo volo a titolo di integrazione salariale non hanno natura retributiva, bensì previdenziale, dato che il contratto di lavoro viene unilateralmente sospeso e i relativi periodi di fruizione del beneficio non risultano coperti da contribuzione obbligatoria ma sono oggetto di accrediti di natura figurativa riconosciuti d’ufficio.

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