Mini-contratti turistici senza avviso preventivo

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Con la firma dell’interpello n. 18 di ieri, la direzione centrale per l’Attività ispettiva del ministero del Lavoro concede un margine di tempo maggiore per comunicare l’assunzione, da parte del datore di lavoro, per attività speciali e di breve durata, rispetto alle disposizioni generali contenute nella Finanziaria 2007. Quindi nei settori del turismo e degli esercizi pubblici per cui è permessa l’assunzione diretta di manodopera per la realizzazione di servizi di durata non superiore a tre giorni, la comunicazione al centro per l’impiego deve essere data entro cinque giorni. L’interpello inoltre specifica che la norma inserita nell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo 368, rientra nelle ipotesi di assunzione causata da forza maggiore o da avvenimenti di carattere straordinario per i quali la comunicazione può essere contestuale o successiva e non preceduta dalla nota informativa preliminare.

 

Ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro sono stati forniti dal Ministero che ha tra l’altro specificato che il timbro di ricezione, posto dall’ufficio del centro per l’impiego alla consegna diretta, non vale come prova di ottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva del rapporto di lavoro ma è necessario un numero di protocollo oppure una ricevuta ufficiale. Sono invece ritenute valide le comunicazioni via fax anche nel caso di esito negativo dovuto a disfunzioni tecniche non imputabili al datore.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Regole ad hoc per i lavoratori extra
  • ItaliaOggi, p. 37 – Assunzioni, il timbro non basta - Cirioli

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