Minaccia diffusione filmati hard E’ stalking
Pubblicato il 17 novembre 2016
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La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha confermato la condanna di un imputato per il reato di atti persecutori ex 612 bis c.p. ai danni della ex fidanzata. Era stato difatti accertato, nel merito, come l’imputato, a partire dal 2006 (in coincidenza con la fine della storia d’amore), avesse posto in essere attività di pedinamento della ex, nonché di minaccia di diffusione di cd che ritraevano i due in atteggiamenti intimi. Filmati hard, poi, di fatto recapitati presso il luogo di lavoro della vittima.
La Cassazione ha ritenuto infondata la censura dell’imputato ricorrente, in merito alla presunta irrilevanza penale, ai sensi dell’art. 612 bis c.p., di fatti antecedenti all'entrata in vigore di tale norma (25 febbraio 2009).
Stalking anche con condotta anteriore alla norma
Sul punto, la medesima Corte ha in più occasioni affermato il principio secondo cui, è configurabile il delitto di atti persecutori nell'ipotesi in cui, pur essendo la condotta iniziata in epoca anteriore l’introduzione della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata – anche dopo l’entrata in vigore della stessa – di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo status di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.
Alla stregua di tale principio, la Corte di merito ha dunque correttamente evidenziato – concludono gli ermellini con sentenza n. 48268 del 16 novembre 2016 - come la sequenza di atti (consistenti, tra l’altro, nell'invio di numerosissimi messaggi Facebook contenenti minacce di rendere note le immagini ritraenti la ragazza nel compimento di atti sessuali, nonché di inviare al nuovo fidanzato della vittima, foto che la ritraevano mentre consumava rapporti sessuali orali con l’ex; il tutto anche a partire da febbraio 2009) si presenti nella specie pienamente ed autonomamente idonea ad integrare l’elemento oggettivo della fattispecie di atti persecutori, ovvero una condotta reiterata di atti e molestie, produttiva di un perdurante stato di ansia nella parte offesa.
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