Immigrazione e sicurezza, Decreto legge in Gazzetta

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Immigrazione e sicurezza, Decreto legge in Gazzetta

E' approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2023 il nuovo Decreto legge n. 133/2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 settembre 2023.

Contrasto a immigrazione irregolare, accoglienza, supporto a politiche di sicurezza

Dopo le misure già varate con il Dl n. 124/2023, il Governo è tornato sulla questione migranti, introducendo, attraverso il nuovo decreto, alcune novità in materia di prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare, di minori stranieri non accompagnati, di accoglienza.

Sono introdotte, quindi, una stretta in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza nonché misure volte al potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia.

E ancora, si prevedono modifiche in tema di domande reiterate, disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati.

A seguire, sono disposte anche misure di potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e di sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, nonché, infine, di supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza.

Domande di protezione reiterata, stretta

Il provvedimento interviene, come detto, a modificare la disciplina concernente la procedura speciale di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale reiterata, nei casi, ossia, in cui la domanda venga ri-presentata nella fase di concreta esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale (cosiddetta “domanda sulla scaletta dell’aereo”).

Tra le novità si dispone:

  • che l’autorità competente all’esame delle domande sia il Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale;
  • che la presentazione della richiesta non interrompe la procedura di allontanamento, salva l'emersione di nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione.

Allontanamento ingiustificato dai centri

Il decreto modifica, nell’ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, le norme applicabili nei casi il cui il richiedente si allontani, senza giustificazione, dalle strutture di accoglienza.

Si prevede, in caso di allontanamento volontario:

  • la sospensione dell’esame della domanda;
  • la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi.

A seguire:

  • viene ridotta da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione;
  • è introdotta una particolare disciplina nel caso in cui lo straniero non si presenti per la verifica dell’identità dichiarata e per la formalizzazione della domanda.

In tali ipotesi, il procedimento si considera estinto, con la conseguenza che lo straniero, se rintracciato in territorio nazionale in un momento successivo al suo allontanamento volontario, non potrà chiedere la riapertura della procedura già avviata e sospesa, ma potrà comunque eventualmente ri-manifestare l’intenzione di richiedere la protezione internazionale.

Accertamento età per scoprire i falsi minori

Ulteriori novità riguardano i minori stranieri non accompagnati, rispetto ai quali si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative finalizzate a esigenze di soccorso e protezione immediata, vengano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) che diventano il loro dispositivo naturale di accoglienza.

Le nuove disposizioni velocizzano, altresì, le procedure di accertamento dell’età dei sedicenti minori stranieri non accompagnati, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati.

L'accertamento può essere disposto dall’autorità di pubblica sicurezza e si sostanzia nello svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età.

Dei controlli, viene data immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l’esecuzione.

Donne come soggetti vulnerabili, accesso nelle SAI

Nei confronti di tutte le donne, non solo di quelle in gravidanza, viene disposto l’accesso nelle strutture SAI.

Le donne, infatti, vengono considerate in ogni caso quali soggetti di particolare vulnerabilità.

Espulsioni più facili, nuovo contingente di Polizia

Viene snellita, altresì, la procedura di espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui questi siano destinatari di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere.

La competenza è assegnata al ministro dell’Interno anche se, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, si prevede che l’espulsione venga disposta dal Prefetto.

Per potenziare, infine, le attività di controllo e verifica connesse con il rilascio dei visti di ingresso per l’Italia viene istituito un contingente fino a 20 unità della Polizia di Stato, da destinare alle ambasciate e ai consolati.

Il Decreto legge n. 133/2023 è entrato in vigore il 6 ottobre 2023, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta.

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