Metodo analitico o presuntivo per la tassazione dei redditi intermedi

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Il dibattito intorno allo scudo fiscale - a poco meno di un mese dalla scadenza del termine, fissata per il 15 dicembre 2009 – merita di entrare nella fase conclusiva e di occuparsi, così, dei costi e degli adempimenti che i contribuenti devono assolvere per operare in piena regola. Al rimpatrio di attività finanziarie detenute irregolarmente all’estero deve accompagnarsi una procedura opzionale di tassazione dei redditi intermedi, di quei redditi cioè (sia essi di capitale che diversi di natura finanziaria) che vengono percepiti tra il primo gennaio 2009 e la data di effettivo deposito delle attività presso un intermediario. Si ricorda che i redditi ante 31 dicembre 2008 vengono assorbiti totalmente dallo scudo fiscale. Dunque, per i redditi intermedi si possono scegliere due metodi opzionali di tassazione, che garantiscono la riservatezza e che possono anche applicarsi contemporaneamente. Si tratta del metodo analitico e di quello forfettario.

Con il metodo analitico, il contribuente deve individuare specificatamente i redditi percepiti nel periodo che va dal 1° gennaio di quest’anno al momento di effettivo deposito dell’attività presso l’intermediario: devono pertanto rintracciarsi i redditi e le diverse attività oggetto di rimpatrio. L’intermediario, a sua volta, applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive che avrebbe applicato se le attività finanziarie fossero già state in deposito presso di lui prima del rimpatrio o se fosse intervenuto direttamente nella riscossione. I detti redditi saranno assoggettati ad imposta con aliquota del 12,5% o del 27% (interessi derivanti da depositi e conti correnti). Tale metodo è pure utilizzabile per i redditi soggetti a ritenuta d’acconto (ma si perde l’anonimato) e per i proventi dei fondi comuni armonizzati non collocati in Italia. Non si applica nel caso in cui è escluso l’intervento dell’intermediario.

Con il metodo presuntivo, il reddito è determinato applicando all’importo indicato in dichiarazione riservata il tasso ufficiale medio di riferimento fra il 1° gennaio 2009 e la data di rimpatrio. Ciò senza tener conto dei redditi effettivamente percepiti. Sui redditi a forfait si applica l’imposta sostitutiva del 27% delle imposte sui redditi. Il metodo agevola coloro che hanno difficoltà a individuare analiticamente i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate. Il vantaggio è di non far perdere il regime della segretazione a quei redditi che non possono essere tassati con l’applicazione del metodo analitico. Tuttavia, il metodo presuntivo o “forfetario” non è applicabile ai redditi sui quali l’intermediario non avrebbe applicato alcuna ritenuta, anche d'acconto, o imposta sostitutiva.

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