Messa alla prova retroattiva

Pubblicato il



Secondo il Tribunale di Torino – ordinanza del 21 maggio 2014 – l'istituto della messa alla prova deve essere considerato di portata retroattiva nonché applicabile ai processi in corso.

Qualora, inoltre, si stia procedendo, nei confronti di un imputato, per diversi reati considerati cumulativamente quando per alcuni di essi potrebbe essere applicato il beneficio della messa alla prova “si ritiene sia diritto dell'imputato quello di vedere estinto uno dei reati a lui contestati”.

Separazione dei procedimenti per usufruire del beneficio

Viene, ossia, riconosciuta la possibilità, in una situazione come quella descritta, che l'interessato chieda la separazione dei procedimenti al fine di poter usufruire del beneficio suddetto.

Ed infatti – si legge nel testo del provvedimento - l'istituto della messa alla prova “non tende solo ad un obiettivo di deflazione processuale, ma, in modo più complesso, anche ad esigenze di risocializzazione della persona autrice di reati... e, dato certo non secondario, anche alla rinuncia in caso di esito positivo della messa alla prova, ad esercitare la pretesa punitiva”.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 - Per i processi in corso scatta la messa alla prova - Negri

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito