Memorandum: scadenze fisco dall'1 al 15 giugno 2025 (con Podcast)
Pubblicato il 30 maggio 2025
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L'inizio di giugno 2025 porta con sé una serie di importanti adempimenti per contribuenti e professionisti: il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, la rata della rottamazione-quater e la trasmissione della comunicazione LIPE. Di seguito un riepilogo aggiornato con scadenze, regole e indicazioni operative utili.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2025 deve essere effettuato entro il 3 giugno 2025, primo giorno lavorativo dopo la scadenza ordinaria del 31 maggio.
ATTENZIONE: Se l’importo dovuto è inferiore a 5.000 euro, il pagamento può essere posticipato al 30 settembre, insieme al bollo del secondo trimestre. Se la somma del bollo dei primi due trimestri è sotto i 5.000 euro, si può pagare tutto entro il 30 novembre, con la scadenza del terzo trimestre.
L’Agenzia delle Entrate elabora trimestralmente gli importi dovuti, considerando anche le fatture elettroniche transfrontaliere. Le fatture che richiedono il bollo ma non lo indicano correttamente vengono segnalate in due elenchi disponibili nel portale “Fatture e corrispettivi”, con la possibilità di correggere i dati entro la fine del primo mese successivo al trimestre.
In caso di ritardi o pagamenti insufficienti, l’Agenzia invia una comunicazione telematica con l’importo dovuto, sanzioni ridotte e interessi.
Se il pagamento non avviene entro 30 giorni dalla comunicazione, si procede con l’iscrizione a ruolo. Entro questo termine si può anche chiedere assistenza tramite il canale Civis, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, o tramite intermediari.
Comunicazione LIPE del 1° trimestre 2025
Altro adempimento in scadenza il 3 giugno 2025 è l’invio del Modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativo al primo trimestre. Si tratta di un adempimento obbligatorio per i soggetti passivi IVA introdotto dal D.L. n. 78/2010.
Nel modello in questione, il contribuente è tenuto a riportare i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA effettuate.
Sono esclusi dall’obbligo di trasmissione coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale o ad effettuare le liquidazioni periodiche, a condizione che tali esenzioni permangano per l’intero anno. Se tali condizioni vengono meno nel corso dell’anno, l’obbligo torna ad applicarsi.
Non è richiesta la Comunicazione nel caso in cui, per un determinato trimestre, non vi siano dati da inserire nel quadro VP (ad esempio, quando non sono state registrate operazioni attive o passive). Tuttavia, l’obbligo resta se è necessario indicare il riporto di un credito generato nel trimestre precedente. Se tale credito non sussiste e non ci sono altri dati da comunicare, l’invio può essere omesso.
La comunicazione va trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento: dunque, con riferimento ai dati del 1° trimestre la scadenza è il 31 maggio 2025, che cadendo di sabato slitta al 3 giugno 2025.
Il modello deve essere inviato telematicamente tramite:
- il servizio Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate;
- intermediari abilitati.
La mancata presentazione, o la presentazione con dati inesatti o incompleti, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta del 50% se la comunicazione viene inviata entro 15 giorni dalla scadenza originaria.
Rottamazione-quater: ottava rata in scadenza
Entro il 9 giugno 2025 (considerando festività e i giorni di tolleranza dalla scadenza originaria del 31 maggio), i contribuenti che hanno rispettato i pagamenti previsti dalla rottamazione-quater devono versare l’ottava rata per non perdere i vantaggi di questa procedura.
Va ricordato che se il pagamento non viene effettuato puntualmente o per intero, la procedura perderà efficacia e il contribuente non potrà più usufruire dei benefici, con la perdita totale delle agevolazioni su sanzioni e interessi. Inoltre, i pagamenti effettuati dopo la scadenza o parzialmente saranno considerati come acconti sulle somme dovute.
Se i pagamenti sono regolari, la definizione agevolata consente di pagare solamente l’imposta dovuta e le spese legate all’esecuzione e notifica degli atti, con l’annullamento totale di sanzioni e interessi.
Tra i vantaggi della rottamazione vi sono anche:
- il blocco di nuove iscrizioni di fermi amministrativi e ipoteche;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive e la sospensione di quelle già in corso, salvo se il primo incanto si è già svolto con esito positivo;
- il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Va detto che queste disposizioni non si applicano ai contribuenti residenti o con sede operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dall’alluvione di maggio 2023. Per costoro vi sono altre scadenze.
Il pagamento dell’ottava rata può essere effettuato tramite:
- il servizio online “Paga on-line”;
- i canali telematici di banche, Poste Italiane e altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a pagoPA;
- i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, da presentare in banca, uffici postali, ricevitorie e tabaccai;
- recandosi direttamente, previo appuntamento, agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
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