MEF: il bonus investimenti Mezzogiorno non può diventare strutturale
Pubblicato il 20 gennaio 2023
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E’ stata avanzata al Ministero dell’economia e delle finanze una interrogazione a risposta immediata per chiedere se fosse opportuno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, adottare una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Tale misura se resa permanente, secondo gli interpellanti, potrebbe garantire un effettivo sostegno delle attività economiche, produttive e anche sociali delle aree interessate e un definitivo rilancio delle stesse regioni meridionali.
Ldb 2023, proroga del Bonus investimenti nel Mezzogiorno
La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 265) proroga per un altro anno – dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 – confermando i contenuti e la disciplina, il credito d’imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno, insieme ad altre agevolazioni per il Sud, quali l’incentivo correlato agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali – ZES.
Il bonus investimenti nel Mezzogiorno consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi (esempio, macchinari, impianti e attrezzature varie) nell’ambito di un progetto di investimento iniziale nelle strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.
Il valore del beneficio è inversamente proporzionale alla dimensione delle aziende.
Per accedere all’agevolazione per gli investimenti al Sud occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello CIM17, utile anche per i crediti d’imposta relativi agli investimenti nelle ZES e ZLS, che è stato adeguato alle ultime novità con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.
NOTA BENE: Una volta ricevuto il via libera, i soggetti beneficiari possono godere del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.
La decisione di rendere strutturale tale misura, ad avviso dei sottoscrittori dell’interrogazione parlamentare, consentirebbe di determinare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per il Mezzogiorno, in grado di consentire lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove aziende nelle medesime aree interessate, grazie al riconoscimento dei benefici fiscali per gli investimenti effettuati e al contestuale miglioramento della produttività del sistema.
MEF: Bonus investimenti Mezzogiorno a tempo
Nella risposta a interrogazione parlamentare 5-00247, il Ministero sottolinea come, sul piano normativo, la proposta di introdurre una disposizione volta a rendere strutturale l’agevolazione sembra presentare profili di criticità alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Infatti, l’articolo 107 § 1) del TFUE, prevede che “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Di fatto, il riconoscimento del Bonus investimenti nel Mezzogiorno è configurabile quale deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, e per tale profilo la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo, come peraltro emerge dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia Ue.
Allo stesso modo, il Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) – ribadisce il MEF - ha una durata limitata nel tempo e la sua validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023.
Per tali ragioni, le misure di aiuto riconosciute sulla base del citato Regolamento europeo devono essere strutturate e comunicate alla Commissione europea in conformità delle condizioni ivi previste; ne deriva che una misura di aiuto messa “a regime” potrebbe, nel tempo, non risultare coerente con il quadro normativo europeo di riferimento che rende applicabile l’intervento.
Anche da un punto di vista finanziario, poi, la misura in oggetto comporta un onere in termini di perdita di gettito, che se resa strutturale potrebbe determinare un onere dello stesso importo su base annua che richiederebbe la ricerca di idonei mezzi di copertura finanziaria.
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