Maternità gestione separata, basta un mese di contributi
Pubblicato il 04 giugno 2020
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS (sia parasubordinati che liberi professionisti), l’indennità di maternità o paternità non è più condizionata dalla presenza del requisito contributivo di tre mensilità, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, bensì dall’attribuzione di una sola mensilità della contribuzione dovuta alla predetta Gestione. Dunque sono indennizzabili, sulla base dell’unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019.
Con la circolare n. 71 del 3 giugno 2020, l’INPS spiega gli effetti della novità introdotta all’art. 1, co. 1, lett. b) dal D.L. n. 101/2019 (cd. “D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”).
Indennità di maternità, le novità del “D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”
Il menzionato decreto legge ha modificato il requisito contributivo necessario per l’accesso alle tutele della maternità per le lavoratrici e i lavoratori non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Nello specifico, la norma dispone che l’indennità di maternità o paternità e il congedo parentale siano corrisposti a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione separata contributi pari ad una mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In precedenza, il requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione.
Indennità di maternità, ambito di applicazione
Nonostante sia variato il requisito contributivo, resta comunque immutato:
- il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata;
- la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena;
- l’applicazione dell’automaticità delle prestazioni prevista dall’art. 64-ter del D.Lgs. n. 151/2001.
La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali. Inoltre, si ricorda che l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità degli iscritti alla Gestione separata non è più condizionata all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
Congedo parentale, effetti previdenziali
La novità legislativa su illustrata produce conseguenze anche sul requisito contributivo per la fruizione del congedo parentale. In particolare:
- la fruizione del congedo parentale effettuata nei primi tre anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto;
- qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo, l’indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
- edotto.com – Edicola dell’11 maggio 2020 - Maternità. Astensione dal giorno dopo il parto, al via – G. Lupoi
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: