Maternità anticipata per gravidanza a rischio: domanda per le lavoratrici autonome
Pubblicato il 08 febbraio 2023
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Disponibile la piattaforma telematica per l'invio delle domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose.
Le domande possono essere inviate anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, a condizione che riguardino periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 105/2022).
A renderlo noto è l'INPS con il messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023, dando corso a quanto preannunciato con istruzioni precedentemente fornite in merito alle novità apportate dal D.lgs. n. 105/2022 al D.lgs. n. 151/2001.
Partiamo da queste.
Lavoratrici autonome: maternità anticipata per gravidanza a rischio
Dal 13 agosto 2022, il decreto legislativo 20 giugno 2022, n. 105, novellando l'articolo 68 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha previsto per le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni autonome dell’INPS il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”.
L’indennità è erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL (articolo 17, comma 3, dello stesso T.U) che individua il periodo indennizzabile.
ATTENZIONE: L'interdizione anticipata per le lavoratrici autonome non è ammessa per le altre casistiche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001, vale a dire quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (lettera b) e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (lettera b).
L'indennità:
- spetta solo per i periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs. n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022;
- è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i consueti periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome (lavoratrici appartenenti alle categorie degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché ai pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne iscritti alla gestione INPS di riferimento);
- è erogata solo se la lavoratrice è in regola con il versamento dei contributi per i “periodi antecedenti di maternità”;
- non comporta l'obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
L'INPS ha inoltre chiarito che si applica la tutela ordinaria (articolo 68, comma 1, T.U.) se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL ricade, parzialmente o totalmente, nel normale periodo indennizzabile di maternità (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto).
Lavoratrici autonome: come chiedere l'indennità per gravidanza a rischio
L'INPS, con la citata circolare n. 122/2022, aveva consentito, in attesa che venisse aggiornata la piattaforma telematica, di fruire dell’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio per le lavoratrici autonome, regolarizzando successivamente la fruizione mediante la presentazione della domanda telematica all’INPS.
Con il messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023 l'Istituto ha dato il via alle domande, che possono essere presentate, in via telematica, sul suo sito web (mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS), o avvalendosi del Contact Center Integrato, del Patronato e degli intermediari dell’INPS.
NOTA BENE: Le domande possono riguardare anche periodi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi decorrenti dal 13 agosto 2022.
Le lavoratrici interessate possono accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda” e selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi”.
All'interno della procedura, si dovrà spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio” (per le domande di indennità di maternità ordinaria invece si dovrà spuntare l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità ordinaria”).
Da ultimo, per la trasmissione delle domande, dovrà essere inserita la data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza.
ATTENZIONE: Per avere diritto all’indennità è necessario produrre all’INPS l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose. Le lavoratrici autonome non sono invece tenute a produrre all’INPS il certificato di gravidanza, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Se lo stesso è stato trasmesso dal medico certificatore all’INPS, la procedura consente di importare i dati contenuti nel certificato stesso; in caso contrario è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.
Una volta confermati i dati inseriti e proposti in nota riepilogativa, si potranno ottenere una ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.
Le domande possono essere consultate e annullate accedendo rispettivamente alle voci “Consultazione domande” e “Annullamento domande” del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”.
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