Maternità surrogata, filiazione da riconoscere nell'interesse del minore

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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenze depositate il 26 giugno 2014 relativamente alle cause Mennesson contro Francia (ricorso n. 65192/11) e Labassee contro Francia (ricorso n. 65941/11), si è pronunciata con riferimento a due vicende relative al rifiuto di riconoscere nell'ordinamento francese una filiazione legalmente riconosciuta negli Stati Uniti a dei minori nati attraverso il ricorso al metodo della maternità surrogata, cosiddetto GPA.

In entrambe le cause, la Corte europea ha riconosciuto sussistere una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento al diritto dei minori al rispetto della loro vita privata.

Rispetto alla vita privata del minore

I giudici europei, in particolare, hanno constatato che la Francia, pur non ignorando che i minori Mennesson e Labassee fossero stati identificati negli Stati Uniti come figli delle coppie rispettivamente Mennesson o Labassee, ha negato loro, tuttavia, questa il riconoscimento della filiazione nel suo ordine giuridico.

Questa contraddizione – per la Corte europea – pregiudicherebbe l'identità dei ragazzi in seno alla società francese.

In definitiva, anche quando gli Stati stabiliscono norme interne che fanno divieto a forme di maternità surrogata, devono comunque dare privilegio all'interesse superiore del minore.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Madre in affitto, un colpo ai divieti statali - Castellaneta

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