Massime societarie Notai Firenze
Pubblicato il 25 novembre 2016
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Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, nell'ambito di un convegno che si svolge oggi 25 novembre 2016 a Firenze, presenta nuove massime in materia societaria.
Rimessione della decisione ai soci
I soci di Srl con consiglio di amministrazione, ai quali sia demandata la decisione su un atto gestionale, hanno la competenza esclusiva a decidere sulla materia. Non è più necessaria alcuna ulteriore deliberazione da parte dell’organo amministrativo, che non ha più competenza sull’argomento.
La decisione può essere direttamente eseguita da chi ha la rappresentanza della società o da altro membro del cda che sia dotato di potere di rappresentanza.
Nomina di amministratori delegati in sede di atto costitutivo
Altra massima dei notai di Firenze riguarda la nomina dell'amministratore delegato direttamente nell'atto costitutivo della società di capitali ritenendo che ciò possa avvenire se:
- tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono presenti nell'atto costitutivo ed hanno accettato la carica ed hanno assunto la decisione all’unanimità oppure, se non presenti, hanno accettato preventivamente la carica in forma scritta;
- i membri dell'organo di controllo sono presenti nell'atto costitutivo ed hanno accettato la carica oppure, se non presenti, hanno accettato preventivamente la carica in forma scritta.
Concordato preventivo ed assemblea di aumento di capitale
I notai fiorentini ritengono che sia necessario l'intervento dell’amministratore giudiziario, nel momento in cui la società non esegue o ritarda l’esecuzione del piano concordatario che prevede un aumento di capitale e delibere strumentali, connesse ed ulteriori, all'assemblea:
- in sostituzione del solo organo amministrativo, nel caso non sia stata effettuata la convocazione dei soci per l’adozione della deliberazione prevista dalla proposta di concordato omologato;
- in sostituzione anche degli aventi diritto al voto, nel caso in cui qualora l'organo amministrativo della società non abbia effettuato la convocazione dell’assemblea per l’adozione della deliberazione prevista dalla proposta di concordato omologato e l’assemblea non abbia deliberato in senso conforme a quanto previsto dalla suddetta proposta.
La massima specifica che il notaio non può richiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni non conformi a quanto stabilito nella proposta di concordato omologata.
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