Marittimi: novità sull’indennità di malattia. Istruzioni INPS per il calcolo
Pubblicato il 12 gennaio 2024
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Con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. legge di Bilancio 2024) sono state introdotte le modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia specifiche dei lavoratori marittimi.
Tutela della malattia per i lavoratori marittimi
La tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti prestazioni:
- indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare. Le prestazioni precedentemente erano indennizzate in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco;
- indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base della contrattazione collettiva specifica di settore, corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia;
- temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia, conseguente a un periodo di inabilità per malattia o infortunio precedentemente indennizzato. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della prestazione è la medesima utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria.
Indennità per inabilità temporanea assoluta
Con il messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, l’Istituto Previdenziale illustra le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024 in merito alla misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare.
Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 - l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione.
Con riferimento alla base di calcolo, l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.
Nel caso in cui l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
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