Marittimi: adeguamento del Fondo di solidarietà Solimare
Pubblicato il 25 settembre 2023
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È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023, il decreto ministeriale 8 agosto 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante l’adeguamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo Solimare.
Fondo Solimare
Il Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo (Solimare) è rivolto a tutti i lavoratori marittimi, il personale amministrativo e di terra, ivi inclusi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante ed esclusi i dirigenti.
Il Fondo è finalizzato ad attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, indipendentemente dal numero dei dipendenti nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazioni alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria ovvero straordinaria.
Assegno di integrazione salariale
L’importo del trattamento di integrazione salariale per il settore marittimo è adeguato a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Durata della prestazione
Il decreto ministeriale 8 agosto 2023 prevede inoltre che la durata della prestazione dell'assegno di integrazione salariale debba essere almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale a seconda della causale, in particolare:
- per gli assegni di integrazione salariale con causale ordinaria, fino ad un periodo massimo di 13 settimane contributive, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane ai sensi dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2015;
- per gli assegni di integrazione salariale con causale straordinaria, per la causale di riorganizzazione aziendale e relativamente a ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; per la causale di crisi aziendale e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi; per la causale di contratto di solidarietà e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, ai sensi dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 148/2015 e comunque entro i limiti di durata massima complessiva previsti dall’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148/2015.
Domanda
Le domande di accesso saranno esaminate trimestralmente dal Comitato amministratore.
La delibera degli interventi avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed in base alle disponibilità del Fondo.
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